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Testo normativo

Art. 117

D.P.R. 380/2001 — Testo unico edilizia

Stai leggendo una versione passata, in vigore dal 1 gennaio 2002 al 27 febbraio 2007. Vai al testo vigente oggi.

Deposito presso lo sportello unico della dichiarazione di conformita' o del certificato di collaudo (legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 13)

Qualora nuovi impianti tra quelli di cui ai com-mi 1, lettere a), b), c), e), e g), e 2 dell'articolo 107 vengano installati in edifici per i quali e' gia' stato rilasciato il certificato di agibilita', l'impresa installatrice deposita presso lo sportello unico, entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori, il progetto di rifacimento dell'impianto e la dichiarazione di conformita' o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto da altre norme o dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 119.

In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto e la dichiarazione di conformita' o il certificato di collaudo, ove previsto, si riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto dell'opera di rifacimento. Nella relazione di cui all'articolo 113 deve essere espressamente indicata la compatibilita' con gli impianti preesistenti.

In alternativa al deposito del progetto, di cui al comma 1, e' possibile ricorrere alla certificazione di conformita' dei lavori ai progetti approvati di cui all'articolo 111.

Cronologia di questo articolo — 2 versioni

Ogni riquadro è il testo in vigore in quel periodo. Vengono dalle collezioni multivigenti pubblicate da Normattiva.

Da dove viene questo testo
Atto
D.P.R. 380 del 6/06/2001
Questa versione vigente dal
1 gennaio 2002 al 27 febbraio 2007
Stato dell'atto
sconosciuto
Ultimo controllo
23 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
apri su Normattiva
Questo è il testo della norma, non una spiegazione. Per questo articolo non è ancora stata scritta una scheda esplicativa.

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