Testo normativo
Art. 83
L. 392/1978 — Locazione di immobili urbani
Confronto con la versione precedente (30 luglio 1978):testo tolto testo aggiunto · torna al testo semplice
Il Ministro di grazia e giustizia, di concerto col Ministro dei lavori pubblici, ogni anno, a decorrere da quello successivo all'entrata in vigore della presente legge, presenta al Parlamento, entro il 31 marzo, una relazione sulla applicazione del nuovo regime delle locazioni, che consenta di valutarne tutti gli effetti, ai fini di ogni necessaria e tempestiva modificazione della presente legge.
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 9 DICEMBRE 1998, N. 431.
Cronologia di questo articolo — 2 versioni
Ogni riquadro è il testo in vigore in quel periodo. Vengono dalle collezioni multivigenti pubblicate da Normattiva.
Da dove viene questo testo
- Atto
- Disciplina delle locazioni di immobili urbani
- Questa versione vigente dal
- 30 dicembre 1998 a oggi
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 28 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
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