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CITTADINOINFORMATO

Testo normativo

Art. 57

L. 392/1978 — Locazione di immobili urbani

Confronto con la versione precedente (30 luglio 1978):testo tolto testo aggiunto · torna al testo semplice

Gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi alle cause per controversie locatizie attribuite dalla presente legge alla competenza del conciliatore ed ai provvedimenti di cui all'articolo 44 sono esenti dall'imposta di bollo e di registro; negli stessi casi gli onorari di avvocato e procuratore sono ridotti alla meta'.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2025, N. 123, COME MODIFICATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. 200

Cronologia di questo articolo — 2 versioni

Ogni riquadro è il testo in vigore in quel periodo. Vengono dalle collezioni multivigenti pubblicate da Normattiva.

Da dove viene questo testo
Atto
Disciplina delle locazioni di immobili urbani
Questa versione vigente dal
1 gennaio 2027 a oggi
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
28 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
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Questo è il testo della norma, non una spiegazione. Per questo articolo non è ancora stata scritta una scheda esplicativa.

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