Testo normativo
(Modalita' per il rilascio)
L. 392/1978 — Locazione di immobili urbani
Confronto con la versione precedente (30 luglio 1978):testo tolto testo aggiunto · torna al testo semplice
ColCon il provvedimento che dispone il rilascio, il giudice, tenutoprevia motivazione che tenga conto anche delle condizioni del conduttore ecomparate a quelle del locatore enonche' delle ragioni per le quali viene disposto il rilascio stesso, fissa anche la data della esecuzione entro il termine massimo di mesi seistesso ovvero,e, innei casi eccezionali, di mesi dodici dallafinita datalocazione, del provvedimento. Nelle ipotesi di cui all'articolo 55 per il caso in cui il conduttore non provveda altempo pagamentotrascorso neldalla terminedisdetta, assegnato,fissa la data dell'esecuzione non puo' essere fissata oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine concesso perentro il pagamento. Trascorsa inutilmente latermine datamassimo fissata,di ilsei locatoremesi promuoveovvero, l'esecuzionein aicasi sensieccezionali, deglidi articolidodici 605mesi edalla seguentidata del codice di procedura civile.provvedimento.
Nelle ipotesi di cui all'articolo 55, per il caso in cui il conduttore non provveda al pagamento nel termine assegnato, la data dell'esecuzione non puo' essere fissata oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine concesso per il pagamento.
Qualunque forma abbia il provvedimento di rilascio, il locatore e il conduttore possono, in qualsiasi momento e limitatamente alla data fissata per l'esecuzione, proporre al tribunale in composizione collegiale l'opposizione di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.
4. Trascorsa inutilmente la data fissata, il locatore promuove l'esecuzione ai sensi degli articoli 605 e seguenti del codice di procedura civile
Ogni riquadro è il testo in vigore in quel periodo. Vengono dalle collezioni multivigenti pubblicate da Normattiva.
- Atto
- Disciplina delle locazioni di immobili urbani
- Questa versione vigente dal
- 13 novembre 2004 a oggi
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 28 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
- apri su Normattiva