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CITTADINOINFORMATO

Testo normativo

Art. 53

L. 392/1978 — Locazione di immobili urbani

Stai leggendo una versione passata, in vigore dal 1 gennaio 1992 al 27 dicembre 1992. Vai al testo vigente oggi.

Confronto con la versione precedente (30 luglio 1978):testo tolto testo aggiunto · torna al testo semplice

Il giudice, nell'udienza di cui al primo comma dell'articolo 437 del codice di procedura civile, puo' nominare un consulente tecnico rinviando ad altra udienza da fissarsi non oltre venti giorni. Il consulente deve depositare il proprio parere non oltre dieci giorni prima della nuova udienza.

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1990, N. 353.

Cronologia di questo articolo — 4 versioni

Ogni riquadro è il testo in vigore in quel periodo. Vengono dalle collezioni multivigenti pubblicate da Normattiva.

Da dove viene questo testo
Atto
Disciplina delle locazioni di immobili urbani
Questa versione vigente dal
1 gennaio 1992 al 27 dicembre 1992
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
28 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
apri su Normattiva
Questo è il testo della norma, non una spiegazione. Per questo articolo non è ancora stata scritta una scheda esplicativa.

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