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CITTADINOINFORMATO

Testo normativo

Art. 52

L. 392/1978 — Locazione di immobili urbani

Stai leggendo una versione passata, in vigore dal 1 gennaio 1992 al 27 dicembre 1992. Vai al testo vigente oggi.

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Il giudice, se ritiene che il procedimento in primo grado non si sia svolto secondo il rito prescritto, procede a norma degli articoli 48 e 49.

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1990, N. 353.

Cronologia di questo articolo — 4 versioni

Ogni riquadro è il testo in vigore in quel periodo. Vengono dalle collezioni multivigenti pubblicate da Normattiva.

Da dove viene questo testo
Atto
Disciplina delle locazioni di immobili urbani
Questa versione vigente dal
1 gennaio 1992 al 27 dicembre 1992
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
28 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
apri su Normattiva
Questo è il testo della norma, non una spiegazione. Per questo articolo non è ancora stata scritta una scheda esplicativa.

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