Vai al contenuto
CITTADINOINFORMATO

Testo normativo

(Delle impugnazioni)

L. 392/1978 — Locazione di immobili urbani

Stai leggendo una versione passata, in vigore dal 29 novembre 1984 al 1 gennaio 1992. Vai al testo vigente oggi.

Confronto con la versione precedente (30 luglio 1978):testo tolto testo aggiunto · torna al testo semplice

L'appello contro la sentenza del conciliatorele osentenze del pretore nei processi relativi alle controversie previste negli articoli 30 e 45,45 si propone, rispettivamente, al pretore opropone al tribunale. Il procedimento di appello, per tutto cio' che non e' regolato dalla presente legge, e' disciplinato dagli articoli 434, 435, 436, 437, commi primo, secondo e terzo, 438, primo comma, del codice di procedura civile. E' applicabile la disposizione di cui al secondo comma dell'articolo 429 dello stesso codice.

Cronologia di questo articolo — 5 versioni

Ogni riquadro è il testo in vigore in quel periodo. Vengono dalle collezioni multivigenti pubblicate da Normattiva.

Da dove viene questo testo
Atto
Disciplina delle locazioni di immobili urbani
Questa versione vigente dal
29 novembre 1984 al 1 gennaio 1992
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
28 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
apri su Normattiva
Questo è il testo della norma, non una spiegazione. Per questo articolo non è ancora stata scritta una scheda esplicativa.

Segnala un errore in questa pagina