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Testo normativo

Art. 50

L. 392/1978 — Locazione di immobili urbani

Stai leggendo una versione passata, in vigore dal 1 gennaio 1992 al 27 dicembre 1992. Vai al testo vigente oggi.

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Quando una causa relativa alle controversie di cui agli articoli 30 e 45 sia stata proposta dinanzi a giudice incompetente, l'incompetenza puo' essere eccepita dal convenuto soltanto nella memoria difensiva di cui all'articolo 416 del codice di procedura civile, ovvero rilevata d'ufficio dal giudice non oltre l'udienza di cui all'articolo 420 dello stesso codice. Quando l'incompetenza sia stata eccepita o rilevata ai sensi del comma precedente, il giudice rimette la causa al giudice competente, fissando un termine perentorio non superiore a trenta giorni per la riassunzione.

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1990, N. 353.

Cronologia di questo articolo — 4 versioni

Ogni riquadro è il testo in vigore in quel periodo. Vengono dalle collezioni multivigenti pubblicate da Normattiva.

Da dove viene questo testo
Atto
Disciplina delle locazioni di immobili urbani
Questa versione vigente dal
1 gennaio 1992 al 27 dicembre 1992
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
28 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
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Questo è il testo della norma, non una spiegazione. Per questo articolo non è ancora stata scritta una scheda esplicativa.

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