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CITTADINOINFORMATO

Testo normativo

(Passaggio dal rito ordinario al rito speciale)

L. 392/1978 — Locazione di immobili urbani

Stai leggendo una versione passata, in vigore dal 29 novembre 1984 al 1 gennaio 1992. Vai al testo vigente oggi.

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Il pretore o il conciliatore,..., quando rileva che una causa promossa nelle forme ordinarie riguarda una delle controversie previste negli articoli 30 e 45, fissa con ordinanza l'udienza di cui all'articolo 420 del codice di procedura civile e il termine perentorio entro il quale le parti dovranno provvedere all'eventuale integrazione degli atti introduttivi mediante deposito di memorie e documenti in cancelleria. Qualora la causa non rientri nella rispettiva competenza per valore, il pretore o il conciliatore la rimette con ordinanza non impugnabile al giudice competente, fissando un termine perentorioCOMMA nonABROGATO superioreDALLA aL. trenta30 giorniLUGLIO per1984, laN. riassunzione.399.

Cronologia di questo articolo — 5 versioni

Ogni riquadro è il testo in vigore in quel periodo. Vengono dalle collezioni multivigenti pubblicate da Normattiva.

Da dove viene questo testo
Atto
Disciplina delle locazioni di immobili urbani
Questa versione vigente dal
29 novembre 1984 al 1 gennaio 1992
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
28 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
apri su Normattiva
Questo è il testo della norma, non una spiegazione. Per questo articolo non è ancora stata scritta una scheda esplicativa.

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