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CITTADINOINFORMATO

Testo normativo

Art. 47

L. 392/1978 — Locazione di immobili urbani

Stai leggendo una versione passata, in vigore dal 1 gennaio 1992 al 27 dicembre 1992. Vai al testo vigente oggi.

Confronto con la versione precedente (30 luglio 1978):testo tolto testo aggiunto · torna al testo semplice

Il giudice puo' disporre d'ufficio, in qualsiasi momento, l'ispezione dell'immobile e l'ammissione di ogni mezzo di prova, anche fuori dei limiti stabiliti dal codice civile, ad eccezione del giuramento decisorio, nonche' la richiesta di informazioni, sia scritte sia orali, alle associazioni di categoria indicate dalle parti.

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1990, N. 353.

Cronologia di questo articolo — 4 versioni

Ogni riquadro è il testo in vigore in quel periodo. Vengono dalle collezioni multivigenti pubblicate da Normattiva.

Da dove viene questo testo
Atto
Disciplina delle locazioni di immobili urbani
Questa versione vigente dal
1 gennaio 1992 al 27 dicembre 1992
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
28 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
apri su Normattiva
Questo è il testo della norma, non una spiegazione. Per questo articolo non è ancora stata scritta una scheda esplicativa.

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