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Testo normativo

Art. 148

D.Lgs. 42/2004 — Codice dei beni culturali e del paesaggio

(Commissioni locali per il paesaggio)

1.

Le regioni

promuovono l'istituzione e disciplinano il funzionamento delle commissioni per il paesaggio di supporto ai soggetti ai quali sono delegate le competenze in materia di autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'articolo 146,

comma 6

.

2. Le commissioni

. . .

sono composte da soggetti con particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio.

3. Le commissioni esprimono

pareri nel corso dei procedimenti autorizzatori previsti

dagli articoli 146,

comma 7,

147 e 159.

4.

COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 26 MARZO 2008, N. 63

.

Da dove viene questo testo
Atto
Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137
Questa versione vigente dal
24 aprile 2008 a oggi
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
6 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
apri su Normattiva
Questo è il testo della norma, non una spiegazione. Per questo articolo non è ancora stata scritta una scheda esplicativa.

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