Testo normativo
Art. 148
D.Lgs. 42/2004 — Codice dei beni culturali e del paesaggio
(Commissioni locali per il paesaggio)
1.
Le regioni
promuovono l'istituzione e disciplinano il funzionamento delle commissioni per il paesaggio di supporto ai soggetti ai quali sono delegate le competenze in materia di autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'articolo 146,
comma 6
.
2. Le commissioni
. . .
sono composte da soggetti con particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio.
3. Le commissioni esprimono
pareri nel corso dei procedimenti autorizzatori previsti
dagli articoli 146,
comma 7,
147 e 159.
4.
COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 26 MARZO 2008, N. 63
.
Da dove viene questo testo
- Atto
- Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137
- Questa versione vigente dal
- 24 aprile 2008 a oggi
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 6 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
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Questo è il testo della norma, non una spiegazione. Per questo articolo non è ancora stata scritta una scheda esplicativa.