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Testo normativo

Art. 147

D.Lgs. 42/2004 — Codice dei beni culturali e del paesaggio

Autorizzazione per opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali

1. Qualora la richiesta di autorizzazione prevista dall'articolo 146 riguardi opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali, ivi compresi gli alloggi di servizio per il personale militare, l'autorizzazione viene rilasciata in esito ad una

conferenza di servizi indetta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo.

2. Per i progetti di opere comunque soggetti a valutazione di impatto ambientale a norma

delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale

e da eseguirsi da parte di amministrazioni statali, si applica l'articolo 26 .

I progetti sono corredati della documentazione prevista dal comma 3 dell'articolo 146.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero, d'intesa con il Ministero della difesa e con le altre amministrazioni statali interessate, sono individuate le modalità di valutazione congiunta e preventiva della localizzazione delle opere di difesa nazionale che incidano su immobili o aree sottoposti a tutela paesaggistica.

Da dove viene questo testo
Atto
Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137
Questa versione vigente dal
24 aprile 2008 a oggi
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
6 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
apri su Normattiva
Questo è il testo della norma, non una spiegazione. Per questo articolo non è ancora stata scritta una scheda esplicativa.

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