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Testo normativo

Art. 130

D.Lgs. 42/2004 — Codice dei beni culturali e del paesaggio

Disposizioni regolamentari precedenti

1. Fino all'emanazione dei decreti e dei regolamenti previsti dal presente codice, restano in vigore, in quanto applicabili, le disposizioni dei regolamenti approvati con regi decreti 2 ottobre 1911, n. 1163 e 30 gennaio 1913, n. 363, e ogni altra disposizione regolamentare attinente alle norme contenute in questa Parte.

Note all'art. 130:

- Il regio decreto 2 ottobre 1911, n. 1163, recante il «Regolamento per gli Archivi di Stato», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 260 dell'8 novembre 1911.

- Il regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363, recante il «Regolamento di esecuzione delle leggi 20 giugno 1909, n. 364 e 23 giugno 1912, n. 688, per le antichità e le belle arti», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 1913.

Da dove viene questo testo
Atto
Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137
Questa versione vigente dal
1 maggio 2004 a oggi
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
6 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
apri su Normattiva
Questo è il testo della norma, non una spiegazione. Per questo articolo non è ancora stata scritta una scheda esplicativa.

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