Testo normativo
Art. 129
D.Lgs. 42/2004 — Codice dei beni culturali e del paesaggio
Provvedimenti legislativi particolari
1. Sono fatte salve le leggi aventi ad oggetto singole città o parti di esse, complessi architettonici, monumenti nazionali, siti od aree di interesse storico, artistico od archeologico.
2. Restano altresì salve le disposizioni relative alle raccolte artistiche ex-fidecommissarie, impartite con legge 28 giugno 1871, n. 286, legge 8 luglio 1883, n. 1461, regio decreto 23 novembre 1891, n. 653 e legge 7 febbraio 1892, n. 31.
Note all'art. 129:
- La legge 28 giugno 1871, n. 286, «che estende alla Provincia di Roma gli articoli 24 e 25 delle disposizioni transitorie per l'attuazione del Codice civile», è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 28 giugno 1871.
- La legge 8 luglio 1883, n. 1461, «che provvede per la conservazione delle gallerie, biblioteche ed altre collezioni d'arte e di antichita», è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 1883.
- Il regio decreto 23 novembre 1891, n. 653, «che approva il regolamento per l'esecuzione dell'art. 4 della legge 28 giugno 1871, n. 286 (serie 2a) e della legge 8 luglio 1883, n. 1461 (serie 3a)», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 5 dicembre 1891.
- La legge 7 febbraio 1892, n. 31, «portante provvedimenti per le gallerie, biblioteche e collezioni d'arte e di antichita», è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 1892.
- Atto
- Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137
- Questa versione vigente dal
- 1 maggio 2004 a oggi
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 6 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
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