Vai al contenuto
CITTADINOINFORMATO

Testo normativo

Art. 193

D.Lgs. 259/2003 — Codice comunicazioni elettroniche

Navi da diporto: norme tecniche radionavali

1. Le unità da diporto devono essere munite di impianto radioelettrico corrispondente alle norme tecniche, la cui installazione è obbligatoria in base alle disposizioni vigenti.

2. Si applica quanto disposto dalla legge 8 luglio 2003, n.172.

Nota all'art. 193:

- Per la legge 8 luglio 2003, n. 172, si vedano le note alle premesse.

Da dove viene questo testo
Atto
Codice delle comunicazioni elettroniche
Questa versione vigente dal
16 settembre 2003 a oggi
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
6 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
apri su Normattiva
Questo è il testo della norma, non una spiegazione. Per questo articolo non è ancora stata scritta una scheda esplicativa.

Segnala un errore in questa pagina