Testo normativo
Art. 193
D.Lgs. 259/2003 — Codice comunicazioni elettroniche
Navi da diporto: norme tecniche radionavali
1. Le unità da diporto devono essere munite di impianto radioelettrico corrispondente alle norme tecniche, la cui installazione è obbligatoria in base alle disposizioni vigenti.
2. Si applica quanto disposto dalla legge 8 luglio 2003, n.172.
Nota all'art. 193:
- Per la legge 8 luglio 2003, n. 172, si vedano le note alle premesse.
Da dove viene questo testo
- Atto
- Codice delle comunicazioni elettroniche
- Questa versione vigente dal
- 16 settembre 2003 a oggi
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 6 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
- apri su Normattiva
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