Testo normativo
Art. 192
D.Lgs. 259/2003 — Codice comunicazioni elettroniche
Disposizioni applicabili
1. In quanto non diversamente stabilito dal presente Capo, alle stazioni radioelettriche a bordo delle navi destinate alla pesca marittima si applicano le disposizioni relative all'esercizio dei servizi radioelettrici sulle navi, di cui al Capo III del presente Titolo.
Da dove viene questo testo
- Atto
- Codice delle comunicazioni elettroniche
- Questa versione vigente dal
- 16 settembre 2003 a oggi
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 6 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
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