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Testo normativo
Art. 92
Costituzione
Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.
Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri.
- Atto
- Costituzione della Repubblica Italiana
- Questa versione vigente dal
- 1 gennaio 1948 a oggi
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 6 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
- apri su Normattiva
Spiegazione — non è il testo di legge
Com'è fatto il Governo, e chi lo nomina
Il Governo è formato dal Presidente del Consiglio e dai ministri. Il Presidente della Repubblica nomina il primo, e poi i ministri che questi gli propone.
Cosa dice
L'articolo stabilisce che il Governo della Repubblica è composto dal Presidente del Consiglio e dai ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri; e che il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio e, su proposta di questo, i ministri.
Cosa significa
Due frasi che descrivono un procedimento che i telegiornali raccontano ogni volta e che quasi nessuno conosce nei dettagli. Il Governo è un organo **complesso**: non è solo il Presidente del Consiglio, e non è la somma dei ministri. Il **Consiglio dei ministri** è un organo collegiale distinto, che delibera i decreti, i disegni di legge, le nomine più importanti. La nomina segue una sequenza precisa. Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio — e questa è la scelta più delicata che compia, perché deve individuare chi può ottenere la fiducia. Poi nomina i ministri **su proposta** del Presidente del Consiglio incaricato: la proposta è necessaria, il Capo dello Stato non può nominare un ministro che il premier non gli abbia proposto, ma la Corte costituzionale e la prassi riconoscono che può opporsi a una proposta, come è accaduto nel 2018 per un ministero chiave. È un atto complesso: servono due volontà. Una cosa che il testo **non dice** e che è utile sapere: la Costituzione non prevede che il Presidente del Consiglio sia indicato dagli elettori. Non esistono candidati premier in senso giuridico. Il Governo nasce dalla fiducia del Parlamento (articolo 94), non dal risultato elettorale in sé — anche se, politicamente, il secondo pesa sul primo. Va infine ricordato che nel testo costituzionale il Presidente del Consiglio non è un capo dei ministri: li **coordina** (articolo 95). Non può revocarli.
A chi si applica
Riguarda gli organi costituzionali; interessa tutti perché determina chi governa.
Quando non si applica
Non prevede l'elezione diretta del Presidente del Consiglio né il potere di revocare i ministri.
Cosa puoi fare
Le consultazioni al Quirinale, l'incarico e la lista dei ministri sono atti pubblici e trasmessi. Il decreto di nomina è in Gazzetta Ufficiale.
Attenzione
«Il premier eletto dagli italiani» non corrisponde all'ordinamento vigente: il Presidente del Consiglio è nominato dal Presidente della Repubblica e vive della fiducia delle Camere.
Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.