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Testo normativo
Art. 61
Costituzione
Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.
Finchè non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.
Da dove viene questo testo
- Atto
- Costituzione della Repubblica Italiana
- Questa versione vigente dal
- 1 gennaio 1948 a oggi
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 6 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
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Questo è il testo della norma, non una spiegazione. Per questo articolo non è ancora stata scritta una scheda esplicativa.