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CITTADINOINFORMATO

Testo normativo

Art. 60

Costituzione

((La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni.

La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra))

.

((3))

Note di aggiornamento della fonte (3 righe)

Non fanno parte del testo dell'articolo: sono annotazioni che Normattiva accoda per segnalare le modifiche subite nel tempo.

AGGIORNAMENTO (3)

La L. costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2, ha disposto (con l'art.

5) che la suddetta modifica entra in vigore con la prima convocazione dei comizi elettorali successiva alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Da dove viene questo testo
Atto
Costituzione della Repubblica Italiana
Questa versione vigente dal
27 febbraio 1963 a oggi
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
6 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
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Questo è il testo della norma, non una spiegazione. Per questo articolo non è ancora stata scritta una scheda esplicativa.

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