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Testo normativo

Art. 19

Costituzione

Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purchè non si tratti di riti contrari al buon costume.

Da dove viene questo testo
Atto
Costituzione della Repubblica Italiana
Questa versione vigente dal
1 gennaio 1948 a oggi
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
6 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
apri su Normattiva

Spiegazione — non è il testo di legge

La libertà religiosa della persona

In parole semplici

Chiunque può credere in quello che vuole, dirlo, cercare di convincere altri e praticare il culto in privato o in pubblico. L'unico limite riguarda i riti contrari al buon costume.

Cosa dice

L'articolo stabilisce che tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.

Cosa significa

Comincia con «tutti», non «i cittadini»: vale per chiunque si trovi sul territorio. E copre quattro comportamenti distinti, che nel dibattito vengono spesso confusi: professare una fede, farlo insieme ad altri, farne propaganda, esercitare il culto in privato o in pubblico. Il diritto di **propaganda** è quello meno intuitivo e più significativo: la Costituzione tutela non solo il credere ma il tentare di convincere. Il limite è uno solo ed è formulato in modo stretto: i **riti** contrari al buon costume. Non le dottrine, non le opinioni religiose, non le pratiche in generale: i riti. Ogni altro limite deve trovare fondamento altrove — nella legge penale, nelle norme di sicurezza, nei diritti altrui — e non in questo articolo. La libertà di non credere e di cambiare fede rientra nella stessa tutela: la giurisprudenza costituzionale è consolidata su questo punto.

A chi si applica

A tutti, cittadini e stranieri, credenti e non credenti.

Quando non si applica

Non copre i riti contrari al buon costume, né sottrae i comportamenti alle norme penali e di sicurezza che valgono per chiunque.

Cosa puoi fare

Se ritieni di aver subito un trattamento diverso per la tua fede — sul lavoro, nell'accesso a un servizio, in un rapporto con un'amministrazione — la strada passa dalle norme antidiscriminazione e dall'articolo 3, oltre che da questo.

Attenzione

Va distinto dagli articoli 7 e 8, che riguardano i rapporti fra lo Stato e le confessioni come organizzazioni. Questo articolo riguarda la persona, e ha una portata più ampia: non dipende dall'esistenza di un'intesa né dal riconoscimento di una confessione.

Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.

Interpretazione — non è il testo di legge

Pronunce che hanno inciso su questo articolo

Sintesi redazionali di decisioni della Corte costituzionale, con il link alla decisione ufficiale. Non sostituiscono la lettura della sentenza.

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