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Testo normativo

Art. 135

Costituzione

La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.

I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.

I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.

Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni.

La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice.

L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.

Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica

(( . . . ))

intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite

per la nomina dei giudici ordinari.

Da dove viene questo testo
Atto
Costituzione della Repubblica Italiana
Questa versione vigente dal
18 gennaio 1989 a oggi
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
6 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
apri su Normattiva

Spiegazione — non è il testo di legge

Com'è composta la Corte costituzionale

In parole semplici

La Corte costituzionale ha quindici giudici: cinque li nomina il Presidente della Repubblica, cinque il Parlamento, cinque le magistrature superiori. Durano nove anni e non possono essere rinominati.

Cosa dice

L'articolo stabilisce che la Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria e amministrative; che sono scelti fra magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori, professori ordinari di materie giuridiche e avvocati con venti anni di esercizio; che durano in carica nove anni dal giuramento e non sono rinominabili; che la Corte elegge fra i suoi componenti il Presidente, in carica per un triennio e rieleggibile; che l'ufficio è incompatibile con altre cariche; e che nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono sedici membri aggregati, sorteggiati da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore, compilato dal Parlamento ogni nove anni.

Cosa significa

La composizione è costruita per impedire che la Corte appartenga a qualcuno. **Cinque, cinque e cinque**: il Presidente della Repubblica, il Parlamento in seduta comune e le supreme magistrature nominano un terzo ciascuno. Nessuno dei tre ha la maggioranza. I cinque parlamentari richiedono maggioranze qualificate molto alte, il che costringe a un accordo trasversale — ed è la ragione per cui l'elezione dei giudici di nomina parlamentare richiede spesso molti scrutini. **Nove anni, non rinnovabili**: più di una legislatura, e senza possibilità di rielezione. Un giudice che potesse essere riconfermato avrebbe un interesse verso chi lo riconferma. Il divieto è assoluto e serve esattamente a questo. **I requisiti** garantiscono competenza tecnica: magistrati delle giurisdizioni superiori, professori ordinari, avvocati con vent'anni di esercizio. Non è un organo politico, anche se le nomine passano da procedure politiche. **Il Presidente** è eletto dai giudici stessi, non nominato dall'esterno. Poiché per prassi si sceglie il giudice più anziano di nomina e i mandati scadono a scaglioni, i suoi tre anni sono spesso molto più brevi. **I sedici membri aggregati** compaiono solo nel giudizio d'accusa contro il Presidente della Repubblica (articolo 90): sono cittadini sorteggiati, non giuristi di professione. È l'unico caso in cui la Corte giudica con una componente popolare, e non è mai accaduto.

A chi si applica

Riguarda l'ordinamento; interessa ogni cittadino perché la Corte decide se le leggi che lo riguardano sono legittime.

Quando non si applica

Non riguarda i giudici delle altre magistrature, che seguono regole proprie.

Cosa puoi fare

La composizione della Corte, con la data di nomina e di scadenza di ciascun giudice, è pubblica sul sito istituzionale, insieme al calendario delle udienze e alle decisioni.

Attenzione

«Giudici nominati dalla politica» descrive un terzo dei componenti, non tutti, e con maggioranze così alte da richiedere accordi larghi. La semplificazione altera il quadro.

Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.

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