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Testo normativo
Art. 135
Costituzione
La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.
I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.
I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.
Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni.
La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice.
L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.
Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica
(( . . . ))
intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite
per la nomina dei giudici ordinari.
- Atto
- Costituzione della Repubblica Italiana
- Questa versione vigente dal
- 18 gennaio 1989 a oggi
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 6 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
- apri su Normattiva
Spiegazione — non è il testo di legge
Com'è composta la Corte costituzionale
La Corte costituzionale ha quindici giudici: cinque li nomina il Presidente della Repubblica, cinque il Parlamento, cinque le magistrature superiori. Durano nove anni e non possono essere rinominati.
Cosa dice
L'articolo stabilisce che la Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria e amministrative; che sono scelti fra magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori, professori ordinari di materie giuridiche e avvocati con venti anni di esercizio; che durano in carica nove anni dal giuramento e non sono rinominabili; che la Corte elegge fra i suoi componenti il Presidente, in carica per un triennio e rieleggibile; che l'ufficio è incompatibile con altre cariche; e che nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono sedici membri aggregati, sorteggiati da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore, compilato dal Parlamento ogni nove anni.
Cosa significa
La composizione è costruita per impedire che la Corte appartenga a qualcuno. **Cinque, cinque e cinque**: il Presidente della Repubblica, il Parlamento in seduta comune e le supreme magistrature nominano un terzo ciascuno. Nessuno dei tre ha la maggioranza. I cinque parlamentari richiedono maggioranze qualificate molto alte, il che costringe a un accordo trasversale — ed è la ragione per cui l'elezione dei giudici di nomina parlamentare richiede spesso molti scrutini. **Nove anni, non rinnovabili**: più di una legislatura, e senza possibilità di rielezione. Un giudice che potesse essere riconfermato avrebbe un interesse verso chi lo riconferma. Il divieto è assoluto e serve esattamente a questo. **I requisiti** garantiscono competenza tecnica: magistrati delle giurisdizioni superiori, professori ordinari, avvocati con vent'anni di esercizio. Non è un organo politico, anche se le nomine passano da procedure politiche. **Il Presidente** è eletto dai giudici stessi, non nominato dall'esterno. Poiché per prassi si sceglie il giudice più anziano di nomina e i mandati scadono a scaglioni, i suoi tre anni sono spesso molto più brevi. **I sedici membri aggregati** compaiono solo nel giudizio d'accusa contro il Presidente della Repubblica (articolo 90): sono cittadini sorteggiati, non giuristi di professione. È l'unico caso in cui la Corte giudica con una componente popolare, e non è mai accaduto.
A chi si applica
Riguarda l'ordinamento; interessa ogni cittadino perché la Corte decide se le leggi che lo riguardano sono legittime.
Quando non si applica
Non riguarda i giudici delle altre magistrature, che seguono regole proprie.
Cosa puoi fare
La composizione della Corte, con la data di nomina e di scadenza di ciascun giudice, è pubblica sul sito istituzionale, insieme al calendario delle udienze e alle decisioni.
Attenzione
«Giudici nominati dalla politica» descrive un terzo dei componenti, non tutti, e con maggioranze così alte da richiedere accordi larghi. La semplificazione altera il quadro.
Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.