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Testo normativo
Art. 129
Costituzione
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. COSTITUZIONALE 18 OTTOBRE 2001, N. 3))
- Atto
- Costituzione della Repubblica Italiana
- Questa versione vigente dal
- 8 novembre 2001 a oggi
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 6 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
- apri su Normattiva
Spiegazione — non è il testo di legge
Articolo abrogato nel 2001
Questo articolo non esiste più dal 2001. Diceva che Comuni e Province erano anche uffici periferici dello Stato: oggi non è più così.
Cosa dice
L'articolo è stato abrogato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Cosa significa
Il testo originario stabiliva che le Province e i Comuni fossero anche circoscrizioni di decentramento statale e regionale, e che le circoscrizioni provinciali potessero essere suddivise in circondari con funzioni esclusivamente amministrative. Descriveva un modello in cui l'ente locale era anche il braccio periferico dello Stato sul territorio. La riforma del 2001 ha abbandonato quella impostazione: gli enti locali sono enti autonomi con funzioni proprie (articolo 118), non articolazioni decentrate di qualcun altro. Il decentramento statale sul territorio esiste ancora, ma passa da altri soggetti — le prefetture, gli uffici territoriali del Governo — che non coincidono con i Comuni e le Province.
A chi si applica
Nessuno: l'articolo non produce più effetti.
Quando non si applica
Non è applicabile in alcun caso.
Cosa puoi fare
Per capire chi fa cosa sul territorio oggi, il riferimento è l'articolo 118 e il Testo unico degli enti locali.
Attenzione
Un articolo abrogato resta nel testo della Costituzione come casella vuota: serve a non rinumerare tutto il resto, non significa che ci sia una lacuna.
Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.