- Home
- Norme
- Costituzione
- Art. 115
Testo normativo
Art. 115
Costituzione
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. COSTITUZIONALE 18 OTTOBRE 2001, N. 3))
- Atto
- Costituzione della Repubblica Italiana
- Questa versione vigente dal
- 8 novembre 2001 a oggi
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 6 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
- apri su Normattiva
Spiegazione — non è il testo di legge
Articolo abrogato nel 2001
Questo articolo non esiste più dal 2001. Diceva che le Regioni sono enti autonomi: quel principio è oggi nell'articolo 114, scritto in modo più forte.
Cosa dice
L'articolo è stato abrogato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Cosa significa
Il testo originario diceva: «Le Regioni sono costituite in enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i principi fissati nella Costituzione». È stato abrogato non perché quel principio sia venuto meno, ma perché è stato **spostato e rafforzato**: la riforma del Titolo V del 2001 lo ha riscritto dentro l'articolo 114, che oggi elenca Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato come enti che **costituiscono** la Repubblica, tutti con statuti, poteri e funzioni propri. È un esempio utile di come si legge una Costituzione modificata: un articolo vuoto non significa che una garanzia sia stata tolta. Bisogna sempre chiedersi dove è finito il suo contenuto.
A chi si applica
Nessuno: l'articolo non produce più effetti.
Quando non si applica
Non è applicabile in alcun caso.
Cosa puoi fare
Per l'autonomia regionale oggi si guarda agli articoli 114, 117, 118 e 119.
Attenzione
Un articolo abrogato non va citato come se fosse in vigore. Se lo si trova citato in un testo, quel testo è anteriore al 2001 o non è aggiornato.
Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.