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Testo normativo

Art. 111

Costituzione

((La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.

Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.

Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.

Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore.

La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita))

.

Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.

Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.

Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.

Da dove viene questo testo
Atto
Costituzione della Repubblica Italiana
Questa versione vigente dal
7 gennaio 2000 a oggi
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
6 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
apri su Normattiva

Spiegazione — non è il testo di legge

Il giusto processo: contraddittorio, giudice terzo, ragionevole durata, motivazione

In parole semplici

Ogni processo deve avere due parti che possono parlare alla pari, un giudice imparziale, tempi ragionevoli e una decisione motivata. Nel penale l'accusato deve sapere di cosa è accusato, avere tempo per difendersi, poter interrogare i testimoni e avere un interprete se serve.

Cosa dice

L'articolo stabilisce che la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge; che ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale, e che la legge ne assicura la ragionevole durata; elenca le garanzie dell'accusato nel processo penale (informazione riservata sull'accusa, tempo e condizioni per la difesa, diritto di interrogare i testimoni a carico e di convocare quelli a discarico, interprete); afferma il principio del contraddittorio nella formazione della prova e il divieto di provare la colpevolezza con dichiarazioni di chi si è sempre sottratto all'esame difensivo; rinvia alla legge i casi di deroga; stabilisce che tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati; e che contro le sentenze e i provvedimenti sulla libertà personale è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. I primi cinque commi sono stati introdotti dalla legge costituzionale 2/1999.

Cosa significa

È l'articolo che descrive cosa rende un processo un processo, e non semplicemente una decisione. Il **contraddittorio** significa che nessuna decisione può essere presa senza che la parte interessata abbia potuto dire la sua. «In condizioni di parità» significa che le parti devono avere gli stessi strumenti, non che siano identiche. Il **giudice terzo e imparziale** è duplice: terzo, cioè estraneo agli interessi in gioco; imparziale, cioè privo di pregiudizio sul caso. Da qui gli istituti dell'astensione e della ricusazione. La **ragionevole durata** è la garanzia più disattesa e insieme la più azionabile: la legge Pinto consente di chiedere un'indennità quando un processo supera i termini ragionevoli, con una domanda che ha termini di decadenza precisi dopo la conclusione del giudizio. I commi terzo, quarto e quinto — aggiunti nel 1999 — sono la costituzionalizzazione di garanzie che derivano dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Il quarto comma nasce da una vicenda precisa: dopo alcune sentenze della Corte costituzionale che avevano ammesso l'utilizzo di dichiarazioni rese fuori dal contraddittorio, il Parlamento intervenne con una revisione costituzionale per fissare il principio nel testo. Il comma sulla **motivazione** vale per tutti i provvedimenti giurisdizionali, non solo per le sentenze, ed è la premessa di ogni impugnazione: si può contestare solo ciò di cui si conoscono le ragioni. L'ultimo blocco garantisce il **ricorso in Cassazione per violazione di legge** contro sentenze e provvedimenti sulla libertà personale. È una garanzia costituzionale non eliminabile dal legislatore ordinario.

A chi si applica

A chiunque sia parte di un processo in Italia, di qualunque tipo.

Quando non si applica

La ragionevole durata non fissa un termine unico: la valutazione tiene conto della complessità del caso, del comportamento delle parti e del giudice.

Cosa puoi fare

Per un processo durato oltre i termini ragionevoli esiste la domanda di equa riparazione ai sensi della legge 89/2001, da proporre entro sei mesi dalla definitività della decisione: è un termine di decadenza, dopo il quale il diritto si perde. La domanda si presenta alla Corte d'appello competente.

Attenzione

«Giusto processo» viene usato nel dibattito pubblico come sinonimo di «processo che finisce come dovrebbe». Nel testo costituzionale significa una cosa diversa e precisa: un processo che rispetta certe regole di metodo, quale che sia l'esito.

Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.

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