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Testo normativo

Art. 110

Costituzione

Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.

Da dove viene questo testo
Atto
Costituzione della Repubblica Italiana
Questa versione vigente dal
1 gennaio 1948 a oggi
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
6 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
apri su Normattiva

Spiegazione — non è il testo di legge

Cosa fa il Ministro della giustizia

In parole semplici

Il Ministro della giustizia si occupa dell'organizzazione: edifici, personale amministrativo, computer, bilancio. Non decide nulla sulle carriere dei magistrati né sui processi.

Cosa dice

L'articolo stabilisce che, ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.

Cosa significa

Questo articolo traccia il confine fra politica e magistratura, e lo fa con una formula che va letta al rovescio: **tutto ciò che non è del CSM è del Ministro, e ciò che è del CSM non è del Ministro**. Al **Ministro** spettano i *servizi*: gli edifici giudiziari, il personale amministrativo, i sistemi informatici, il bilancio della giustizia, le statistiche, l'organizzazione degli uffici. È tantissimo, e determina in concreto quanto un tribunale funziona: un processo lento può dipendere dalla mancanza di cancellieri, che è responsabilità ministeriale, non del giudice. Al **CSM** spettano le persone: assunzioni, sedi, carriere, disciplina (articolo 105). Il Ministro ha inoltre, per l'articolo 107, la facoltà di **promuovere l'azione disciplinare**, e riferisce annualmente alle Camere sullo stato della giustizia. La linea di confine non è sempre nitida, e i conflitti fra Ministro e CSM sono ricorrenti nella storia repubblicana: quando accadono, il giudice del conflitto è la Corte costituzionale, con il conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato. Per un cittadino la distinzione ha un risvolto pratico: i disservizi organizzativi di un tribunale — orari, sportelli, tempi di rilascio degli atti — si segnalano al Ministero e agli uffici giudiziari, non al CSM.

A chi si applica

Riguarda il Ministro della giustizia e il CSM.

Quando non si applica

Non attribuisce al Ministro alcun potere sulle carriere dei magistrati né sulle decisioni giudiziarie.

Cosa puoi fare

Il Ministero pubblica le statistiche sulla durata dei processi per singolo tribunale. Sono dati aperti e verificabili: chi vuole sapere quanto dura mediamente una causa nella propria città li trova lì, invece di affidarsi a una media nazionale.

Attenzione

Il Ministro non può interferire sulle indagini né sulle sentenze. Quando lo si accusa di farlo o di poterlo fare, la domanda utile è: con quale potere previsto da quale norma.

Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.

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