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Testo normativo

Disposizioni di attuazione

L. 212/2000 — Statuto del contribuente

I decreti ministeriali previsti dagli articoli 8 e 11 devono essere emanati entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2023, N. 219.

Cronologia di questo articolo — 2 versioni

Ogni riquadro è il testo in vigore in quel periodo. Vengono dalle collezioni multivigenti pubblicate da Normattiva.

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Da dove viene questo testo
Atto
Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente
Questa versione vigente dal
18 gennaio 2024 a oggi
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
22 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
apri su Normattiva

Spiegazione — non è il testo di legge

Il termine per i decreti attuativi del 2000

In parole semplici

Fissava il termine per i decreti che dovevano rendere operativi due articoli dello Statuto. È scaduto nel 2000. Serve a ricordare una cosa utile: una legge in vigore non è sempre una legge già applicabile — spesso serve il decreto attuativo.

Cosa dice

L'articolo stabilisce che i decreti ministeriali previsti dagli articoli 8 e 11 devono essere emanati entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Il secondo comma è stato abrogato dal decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 219.

Cosa significa

È una norma di attuazione, riferita ai decreti che dovevano rendere operative la disciplina della compensazione e dei rimborsi delle fideiussioni (articolo 8) e quella dell'interpello (articolo 11). Il termine è del 2000 ed è ampiamente scaduto. L'articolo resta utile per una ragione di metodo che vale ben oltre lo Statuto: molte disposizioni non producono effetti finché non arriva il decreto attuativo, e la distanza fra una legge in vigore e una legge operativa è il malinteso più comune quando si legge di una misura «approvata». Prima di chiedersi se una previsione spetta, conviene sempre verificare se il provvedimento attuativo che essa richiama è stato adottato.

A chi si applica

Ai destinatari delle disposizioni degli articoli 8 e 11; oggi senza effetti operativi propri.

Quando si applica

Nei centottanta giorni successivi all'entrata in vigore della legge, nel 2000.

Attenzione

Questo articolo non attribuisce diritti azionabili: per la compensazione e i rimborsi delle fideiussioni il riferimento è l'articolo 8, per l'interpello l'articolo 11.

Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.

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