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- Art. 10-novies
Testo normativo
(Consultazione semplificata).
L. 212/2000 — Statuto del contribuente
1. Le persone fisiche e i contribuenti di minori dimensioni di cui al comma 2, avvalendosi dei servizi telematici dell'amministrazione finanziaria accedono gratuitamente, su richiesta relativa a casi concreti, anche per il tramite di intermediari specificamente delegati, a una apposita banca dati che, nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali, contiene i documenti di cui all'articolo 10-sexies, le risposte a istanze di consulenza giuridica e interpello, le risoluzioni e ogni altro atto interpretativo. 2. L'accesso al servizio di cui al comma 1 e' offerto esclusivamente, oltre a tutte le persone fisiche, anche non residenti, alle societa' semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e alle societa' ad esse equiparate, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che applicano il regime di contabilita' semplificata. 3. La banca dati consente l'individuazione della soluzione al quesito interpretativo o applicativo esposto dal contribuente. Quando la risposta al quesito non e' individuata univocamente, la banca dati informa il contribuente che puo' presentare istanza di interpello. La risposta produce gli effetti di cui all'articolo 10, comma 2, esclusivamente nei confronti del contribuente istante. 4. L'utilizzazione del servizio di cui al presente articolo e' condizione di ammissibilita' ai fini della presentazione di istanze di interpello.
Ogni riquadro è il testo in vigore in quel periodo. Vengono dalle collezioni multivigenti pubblicate da Normattiva.
- Atto
- Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente
- Questa versione vigente dal
- 18 gennaio 2024 al 20 dicembre 2025
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 22 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
- apri su Normattiva
Spiegazione — non è il testo di legge
La consultazione semplificata: gratuita, per le persone e le piccole realtà
Se sei una persona fisica o una piccola società di persone, puoi consultare gratis online la banca dati con tutte le risposte già date dal fisco, esponendo il tuo caso. Da provare prima dell'interpello, che invece costa.
Cosa dice
L'articolo stabilisce che le persone fisiche e i contribuenti di minori dimensioni, avvalendosi dei servizi telematici dell'amministrazione finanziaria, accedono gratuitamente, su richiesta relativa a casi concreti e anche per il tramite di intermediari delegati, a un'apposita banca dati che contiene i documenti di prassi, le risposte a istanze di consulenza giuridica e di interpello, le risoluzioni e ogni altro atto interpretativo, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali. Individua i soggetti ammessi al servizio: tutte le persone fisiche, anche non residenti, e le società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e quelle a esse equiparate che applicano il regime di contabilità semplificata. Prevede che la banca dati consenta l'individuazione della soluzione al quesito interpretativo o applicativo esposto dal contribuente.
Cosa significa
È lo strumento pensato per chi non ha un consulente fiscale e non può permettersi un interpello: gratuito, telematico, aperto a tutte le persone fisiche. La logica è che moltissime domande hanno già una risposta scritta da qualche parte — in una circolare, in una risoluzione, in una risposta data a un altro contribuente — e il problema è trovarla, non ottenerla. La consultazione semplificata serve esattamente a questo: si espone il caso concreto e il sistema porta ai documenti interpretativi pertinenti. Va inquadrata nella scala degli strumenti dell'articolo 10-sexies: prima le circolari, poi la consultazione semplificata, e l'interpello solo quando resta un'obiettiva incertezza che nessun documento esistente risolve.
A chi si applica
A tutte le persone fisiche, anche non residenti, e alle società di persone in contabilità semplificata indicate dalla norma.
Quando si applica
Su richiesta relativa a casi concreti.
Quando non si applica
Non è aperta a tutti i contribuenti: le società di capitali e i soggetti di maggiori dimensioni ne sono esclusi e devono usare gli altri strumenti.
Cosa puoi fare
Prima di pagare un interpello, provare la consultazione semplificata: è gratuita e nella maggior parte dei casi la risposta esiste già. Si può usare anche tramite un intermediario delegato.
Attenzione
La consultazione porta ai documenti interpretativi esistenti: non produce una risposta vincolante come l'interpello dell'articolo 11. Per una questione con conseguenze economiche rilevanti, la differenza conta.
Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.