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CITTADINOINFORMATO

Testo normativo

(Disciplina dell'abuso del diritto o elusione fiscale).

L. 212/2000 — Statuto del contribuente

Configurano abuso del diritto una o piu' operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti. Tali operazioni non sono opponibili all'amministrazione finanziaria, che ne disconosce i vantaggi determinando i tributi sulla base delle norme e dei principi elusi e tenuto conto di quanto versato dal contribuente per effetto di dette operazioni.

Ai fini del comma 1 si considerano:

operazioni prive di sostanza economica i fatti, gli atti e i contratti, anche tra loro collegati, inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali. Sono indici di mancanza di sostanza economica, in particolare, la non coerenza della qualificazione delle singole operazioni con il fondamento giuridico del loro insieme e la non conformita' dell'utilizzo degli strumenti giuridici a normali logiche di mercato;

vantaggi fiscali indebiti i benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalita' delle norme fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario.

Non si considerano abusive, in ogni caso, le operazioni giustificate da valide ragioni extrafiscali, non marginali, anche di ordine organizzativo o gestionale, che rispondono a finalita' di miglioramento strutturale o funzionale dell'impresa ovvero dell'attivita' professionale del contribuente.

Resta ferma la liberta' di scelta del contribuente tra regimi opzionali diversi offerti dalla legge e tra operazioni comportanti un diverso carico fiscale.

Il contribuente puo' proporre interpello ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera c), per conoscere se le operazioni costituiscano fattispecie di abuso del diritto.

Senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice nei termini stabiliti per i singoli tributi, l'abuso del diritto e' accertato con apposito atto, preceduto, a pena di nullita', dalla notifica al contribuente di una richiesta di chiarimenti da fornire entro il termine di sessanta giorni, in cui sono indicati i motivi per i quali si ritiene configurabile un abuso del diritto. (23)

La richiesta di chiarimenti e' notificata dall'amministrazione finanziaria ai sensi dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, entro il termine di decadenza previsto per la notificazione dell'atto impositivo. Tra la data di ricevimento dei chiarimenti ovvero di inutile decorso del termine assegnato al contribuente per rispondere alla richiesta e quella di decadenza dell'amministrazione dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrono non meno di sessanta giorni. In difetto, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo e' automaticamente prorogato, in deroga a quello ordinario, fino a concorrenza dei sessanta giorni. (23)

Fermo quanto disposto per i singoli tributi, l'atto impositivo e' specificamente motivato, a pena di nullita', in relazione alla condotta abusiva, alle norme o ai principi elusi, agli indebiti vantaggi fiscali realizzati, nonche' ai chiarimenti forniti dal contribuente nel termine di cui al comma 6. (23)

L'amministrazione finanziaria ha l'onere di dimostrare la sussistenza della condotta abusiva, non rilevabile d'ufficio, in relazione agli elementi di cui ai commi 1 e 2. Il contribuente ha l'onere di dimostrare l'esistenza delle ragioni extrafiscali di cui al comma 3. (23)

In caso di ricorso, i tributi o i maggiori tributi accertati, unitamente ai relativi interessi, sono posti in riscossione, ai sensi dell'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e, successive modificazioni, e dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. (23)

I soggetti diversi da quelli cui sono applicate le disposizioni del presente articolo possono chiedere il rimborso delle imposte pagate a seguito delle operazioni abusive i cui vantaggi fiscali sono stati disconosciuti dall'amministrazione finanziaria, inoltrando a tal fine, entro un anno dal giorno in cui l'accertamento e' divenuto definitivo ovvero e' stato definito mediante adesione o conciliazione giudiziale, istanza all'Agenzia delle entrate, che provvede nei limiti dell'imposta e degli interessi effettivamente riscossi a seguito di tali procedure. (23)

In sede di accertamento l'abuso del diritto puo' essere configurato solo se i vantaggi fiscali non possono essere disconosciuti contestando la violazione di specifiche disposizioni tributarie.

Le operazioni abusive non danno luogo a fatti punibili ai sensi delle leggi penali tributarie. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni amministrative tributarie. (23)

Cronologia di questo articolo — 2 versioni

Ogni riquadro è il testo in vigore in quel periodo. Vengono dalle collezioni multivigenti pubblicate da Normattiva.

Cosa è cambiato rispetto alla versione precedente →

Note di aggiornamento della fonte (2 righe)

Non fanno parte del testo dell'articolo: sono annotazioni che Normattiva accoda per segnalare le modifiche subite nel tempo.

AGGIORNAMENTO (23)

Il D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 128 ha disposto (con l'art. 1, comma 4) che i commi da 5 a 11 del presente articolo non si applicano agli accertamenti e ai controlli aventi ad oggetto i diritti doganali di cui all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, che restano disciplinati dalle disposizioni degli articoli 8 e 11 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, e successive modificazioni, nonche' dalla normativa doganale dell'Unione europea. Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 5) che le disposizioni del presente articolo "hanno efficacia a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e si applicano anche alle operazioni poste in essere in data anteriore alla loro efficacia per le quali, alla stessa data, non sia stato notificato il relativo atto impositivo".

Da dove viene questo testo
Atto
Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente
Questa versione vigente dal
1 gennaio 2016 a oggi
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
22 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
apri su Normattiva

Spiegazione — non è il testo di legge

Abuso del diritto: risparmiare le tasse è lecito, aggirare le norme no

In parole semplici

Scegliere la strada che fa pagare meno tasse è lecito. Diventa abuso quando l'operazione non serve a nient'altro che a pagare meno: se non ha una ragione vera oltre al fisco, il vantaggio te lo tolgono. Le ragioni vere vanno però messe per iscritto quando fai l'operazione, non anni dopo.

Cosa dice

L'articolo stabilisce che configurano abuso del diritto una o più operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti; tali operazioni non sono opponibili all'amministrazione finanziaria, che ne disconosce i vantaggi determinando i tributi sulla base delle norme e dei principi elusi, tenuto conto di quanto già versato dal contribuente. Definisce operazioni prive di sostanza economica i fatti, gli atti e i contratti, anche collegati, inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali, indicando come indici la non coerenza della qualificazione delle singole operazioni con il fondamento giuridico del loro insieme e la non conformità dell'utilizzo degli strumenti giuridici a normali logiche di mercato; e definisce vantaggi fiscali indebiti i benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario. Stabilisce che non si considerino abusive le operazioni giustificate da valide ragioni extrafiscali, non marginali, anche di ordine organizzativo o gestionale.

Cosa significa

È l'articolo che traccia il confine fra risparmio d'imposta lecito ed elusione, e il confine non sta dove molti credono. Scegliere, fra due strade entrambe previste dall'ordinamento, quella che costa meno in tasse è legittimo: non esiste un dovere di pagare il massimo possibile. Quello che l'articolo colpisce è l'operazione **priva di sostanza economica**, cioè costruita solo per ottenere il vantaggio fiscale e priva di effetti reali diversi da quello. Il terzo comma è la salvaguardia decisiva e va conosciuto perché è la difesa naturale: se l'operazione ha valide ragioni extrafiscali non marginali — organizzative, gestionali, familiari, di mercato — non è abusiva, anche se produce un risparmio d'imposta. Ne segue una conseguenza operativa: quelle ragioni vanno documentate quando l'operazione viene fatta, non ricostruite anni dopo davanti a una contestazione.

A chi si applica

A tutti i contribuenti, e in particolare a chi compie operazioni societarie, immobiliari o successorie articolate.

Quando si applica

Quando un'operazione realizza vantaggi fiscali.

Quando non si applica

Non si considerano abusive le operazioni giustificate da valide ragioni extrafiscali non marginali, anche di ordine organizzativo o gestionale. Resta ferma la libertà di scegliere fra regimi opzionali diversi offerti dall'ordinamento.

Cosa puoi fare

Prima di un'operazione complessa, valutare l'interpello sull'abuso del diritto previsto dall'articolo 11: è lo strumento pensato esattamente per questo, e una risposta favorevole vincola l'amministrazione.

Cosa devi fare

Documentare per iscritto e in tempo reale le ragioni non fiscali dell'operazione — verbali, perizie, corrispondenza, piani industriali. È l'unica prova che regge a distanza di anni.

Attenzione

La contestazione di abuso del diritto ha una procedura propria, con garanzie specifiche per il contribuente. Questa scheda descrive la nozione, non valuta operazioni concrete: per quelle serve un professionista, prima di agire e non dopo.

Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.

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