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Testo normativo

Presidenza dei consigli comunali e provinciali

D.Lgs. 267/2000 — Testo unico enti locali

I consigli provinciali e i consigli comunali dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti sono presieduti da un presidente eletto tra i consiglieri nella prima seduta del consiglio. Al presidente del consiglio sono attribuiti, tra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attivita' del consiglio. Quando lo statuto non dispone diversamente, le funzioni vicarie di presidente del consiglio sono esercitate dal consigliere anziano individuato secondo le modalita' di cui all'articolo 40. Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti lo statuto puo' prevedere la figura del presidente del consiglio.

Il presidente del consiglio comunale o provinciale e' tenuto a riunire il consiglio in un termine non superiore ai venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri, o il sindaco o il presidente della provincia, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

Nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti il consiglio e' presieduto dal sindaco che provvede anche alla convocazione del consiglio salvo differente previsione statutaria.

Il presidente del consiglio comunale o provinciale assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio.

In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del consiglio, previa diffida, provvede il prefetto.

Da dove viene questo testo
Atto
D.Lgs. 267 del 18/08/2000
Questa versione vigente dal
13 ottobre 2000 a oggi
Stato dell'atto
sconosciuto
Ultimo controllo
23 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
apri su Normattiva
Questo è il testo della norma, non una spiegazione. Per questo articolo non è ancora stata scritta una scheda esplicativa.

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