Vai al contenuto
CITTADINOINFORMATO

Testo normativo

Composizione dei consigli

D.Lgs. 267/2000 — Testo unico enti locali

Il consiglio comunale e' composto dal sindaco e:

da 60 membri nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti;

da 50 membri nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;

da 46 membri nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti.

da 40 membri nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia;

da 30 membri nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;

da 20 membri nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;

da 16 membri nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti;

da 12 membri negli altri comuni.

Il consiglio provinciale e' composto dal presidente della provincia e:

da 45 membri nelle province con popolazione residente superiore a 1.400.000 abitanti;

da 36 membri nelle province con popolazione residente superiore a 700.000 abitanti;

da 30 membri nelle province con popolazione residente superiore a 300.000 abitanti;

da 24 membri nelle altre province.

Il presidente della provincia e i consiglieri provinciali rappresentano la intera provincia.

La popolazione e' determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale.

Da dove viene questo testo
Atto
D.Lgs. 267 del 18/08/2000
Questa versione vigente dal
13 ottobre 2000 a oggi
Stato dell'atto
sconosciuto
Ultimo controllo
23 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
apri su Normattiva
Questo è il testo della norma, non una spiegazione. Per questo articolo non è ancora stata scritta una scheda esplicativa.

Segnala un errore in questa pagina