Testo normativo
Composizione dei consigli
D.Lgs. 267/2000 — Testo unico enti locali
Il consiglio comunale e' composto dal sindaco e:
da 60 membri nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti;
da 50 membri nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;
da 46 membri nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti.
da 40 membri nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia;
da 30 membri nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;
da 20 membri nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;
da 16 membri nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti;
da 12 membri negli altri comuni.
Il consiglio provinciale e' composto dal presidente della provincia e:
da 45 membri nelle province con popolazione residente superiore a 1.400.000 abitanti;
da 36 membri nelle province con popolazione residente superiore a 700.000 abitanti;
da 30 membri nelle province con popolazione residente superiore a 300.000 abitanti;
da 24 membri nelle altre province.
Il presidente della provincia e i consiglieri provinciali rappresentano la intera provincia.
La popolazione e' determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale.
- Atto
- D.Lgs. 267 del 18/08/2000
- Questa versione vigente dal
- 13 ottobre 2000 a oggi
- Stato dell'atto
- sconosciuto
- Ultimo controllo
- 23 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
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