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Testo normativo

(Procedura straordinaria per fronteggiare ulteriori passivita')

D.Lgs. 267/2000 — Testo unico enti locali

Stai leggendo una versione passata, in vigore dal 12 settembre 2014 al 29 marzo 2022. Vai al testo vigente oggi.

Nel caso in cui l'organo straordinario di liquidazione non possa concludere entro i termini di legge la procedura del dissesto per l'onerosita' degli adempimenti connessi alla compiuta determinazione della massa attiva e passiva dei debiti pregressi, il Ministro dell'interno, d'intesa con il sindaco dell'ente locale interessato, dispone con proprio decreto una chiusura anticipata e semplificata della procedura del dissesto con riferimento a quanto gia' definito entro il trentesimo giorno precedente il provvedimento. Il provvedimento fissa le modalita' della chiusura, tenuto conto del parere della Commissione per la stabilita' finanziaria degli enti locali.

Nel caso in cui l'organo straordinario di liquidazione abbia approvato il rendiconto senza che l'ente possa raggiungere un reale risanamento finanziario, il Ministro dell'interno, d'intesa con il sindaco dell'ente locale interessato, dispone con proprio decreto, sentito il parere della Commissione per la stabilita' finanziaria degli enti locali, la prosecuzione della procedura del dissesto.

La prosecuzione della gestione e' affidata ad una apposita commissione, nominata dal Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno, oltre che nei casi di cui al comma 1, anche nella fattispecie prevista dall'articolo 268 ed in quelli in cui la massa attiva sia insufficiente a coprire la massa passiva o venga accertata l'esistenza di ulteriori passivita' pregresse.

La commissione e' composta da tre membri e dura in carica un anno, prorogabile per un altro anno. In casi eccezionali, su richiesta motivata dell'ente, puo' essere consentita una ulteriore proroga di un anno. I componenti sono scelti fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili con documentata esperienza nel campo degli enti locali. Uno dei componenti, avente il requisito prescritto, e' proposto dal Ministro dell'interno su designazione del sindaco dell'ente locale interessato.

L'attivita' gestionale ed i poteri dell'organo previsto dal comma 2 sono regolati dalla normativa di cui al presente titolo VIII. Il compenso spettante ai commissari e' definito con decreto del Ministro dell'interno ed e' corrisposto con onere a carico della procedura anticipata di cui al comma 1.

Ai fini dei commi 1, 1-bis e 2 l'ente locale dissestato accantona apposita somma, considerata spesa eccezionale a carattere straordinario, in ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione.. La somma e' resa congrua ogni anno con apposita delibera dell'ente con accantonamenti nei bilanci stessi. I piani di impegno annuale e pluriennale sono sottoposti per il parere alla Commissione per la stabilita' finanziaria degli enti locali e sono approvati con decreto del Ministro dell'interno. Nel caso in cui i piani risultino inidonei a soddisfare i debiti pregressi, il Ministro dell'interno con apposito decreto, su parere della predetta Commissione, dichiara la chiusura del dissesto.83

Cronologia di questo articolo — 5 versioni

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AGGIORNAMENTO (83)

Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, ha disposto (con l'art. 80, comma 1) che la presente modifica si applica, "ove non diversamente previsto nel presente decreto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015 e successivi".

Da dove viene questo testo
Atto
D.Lgs. 267 del 18/08/2000
Questa versione vigente dal
12 settembre 2014 al 29 marzo 2022
Stato dell'atto
sconosciuto
Ultimo controllo
23 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
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Questo è il testo della norma, non una spiegazione. Per questo articolo non è ancora stata scritta una scheda esplicativa.

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