Testo normativo
(Contabilita' economico-patrimoniale).
D.Lgs. 267/2000 — Testo unico enti locali
Gli enti locali garantiscono la rilevazione dei fatti gestionali sotto il profilo economico-patrimoniale nel rispetto del principio contabile generale n. 17 della competenza economica e dei principi applicati della contabilita' economico-patrimoniale di cui agli allegati n. 1 e n. 4/3del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. 2. Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilita' economico-patrimoniale fino all'esercizio 2017. 83
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Note di aggiornamento della fonte (2 righe)
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AGGIORNAMENTO (83)
Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, ha disposto (con l'art. 80, comma 1) che la presente modifica si applica ", ove non diversamente previsto nel presente decreto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015 e successivi".
- Atto
- D.Lgs. 267 del 18/08/2000
- Questa versione vigente dal
- 12 settembre 2014 al 30 giugno 2019
- Stato dell'atto
- sconosciuto
- Ultimo controllo
- 23 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
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