Testo normativo
Gli investimenti
D.Lgs. 267/2000 — Testo unico enti locali
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Per tutti gli investimenti degli enti locali, comunque finanziati, l'organo deliberante, nell'approvare il progetto od il piano esecutivo dell'investimento, da' atto della copertura delle maggiori spese derivanti dallo stesso nel bilancio pluriennale originario, eventualmente modificato dall'organo consiliare, ed assume impegno di inserire nei bilanci pluriennali successivi le ulteriori o maggiori previsioni di spesa relative ad esercizi futuri, delle quali e' redatto apposito elenco. 83
1-bis. La copertura finanziaria delle spese di investimento imputate agli esercizi successivi e' costituita:
a) da risorse accertate esigibili nell'esercizio in corso di gestione, confluite nel fondo pluriennale vincolato accantonato per gli esercizi successivi;
b) da risorse accertate esigibili negli esercizi successivi, la cui esigibilita' e' nella piena discrezionalita' dell'ente o di altra pubblica amministrazione;
c) dall'utilizzo del risultato di amministrazione nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 187. Il risultato di amministrazione puo' confluire nel fondo pluriennale vincolato accantonato per gli esercizi successivi.
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1-ter. Per l'attivita' di investimento che comporta impegni di spesa che vengono a scadenza in piu' esercizi finanziari, deve essere dato specificamente atto, al momento dell'attivazione del primo impegno, di aver predisposto la copertura finanziaria per l'effettuazione della complessiva spesa dell'investimento, anche se la forma di copertura e' stata gia' indicata nell'elenco annuale del piano delle opere pubbliche di cui all'art. 128 del decreto legislativo n. 163 del 2006.
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Ogni riquadro è il testo in vigore in quel periodo. Vengono dalle collezioni multivigenti pubblicate da Normattiva.
Note di aggiornamento della fonte (2 righe)
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AGGIORNAMENTO (83)
Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, ha disposto (con l'art. 74, comma 1, numero 39 che "al comma 1, le parole: «pluriennale originario eventualmente modificato dall'organo consiliare,» sono sostituite dalle seguenti: «di previsione»". Ha inoltre disposto (con l'art. 80, comma 1) che le presenti modifiche "si applicano, ove non diversamente previsto nel presente decreto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015 e successivi".
- Atto
- D.Lgs. 267 del 18/08/2000
- Questa versione vigente dal
- 12 settembre 2014 al 10 marzo 2015
- Stato dell'atto
- sconosciuto
- Ultimo controllo
- 23 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
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