Vai al contenuto
CITTADINOINFORMATO

Testo normativo

Residui attivi

D.Lgs. 267/2000 — Testo unico enti locali

Stai leggendo una versione passata, in vigore dal 1 giugno 2005 al 12 settembre 2014. Vai al testo vigente oggi.

Costituiscono residui attivi le somme accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio.

Sono mantenute tra i residui dell'esercizio esclusivamente le entrate accertate per le quali esiste un titolo giuridico che costituisca l'ente locale creditore della correlativa entrata nonche' le somme derivanti dalla stipulazione di contratti di apertura di credito.

Alla chiusura dell'esercizio costituiscono residui attivi le somme derivanti da mutui per i quali e' intervenuta la concessione definitiva da parte della Cassa depositi e prestiti o degli Istituti di previdenza ovvero la stipulazione del contratto per i mutui concessi da altri Istituti di credito.

Le somme iscritte tra le entrate di competenza e non accertate entro il termine dell'esercizio costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni ed tale titolo, concorrono a determinare i risultati finali della gestione.

Cronologia di questo articolo — 3 versioni

Ogni riquadro è il testo in vigore in quel periodo. Vengono dalle collezioni multivigenti pubblicate da Normattiva.

Cosa è cambiato rispetto alla versione precedente →

Da dove viene questo testo
Atto
D.Lgs. 267 del 18/08/2000
Questa versione vigente dal
1 giugno 2005 al 12 settembre 2014
Stato dell'atto
sconosciuto
Ultimo controllo
23 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
apri su Normattiva
Questo è il testo della norma, non una spiegazione. Per questo articolo non è ancora stata scritta una scheda esplicativa.

Segnala un errore in questa pagina