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Testo normativo

Riscossione

D.Lgs. 267/2000 — Testo unico enti locali

Stai leggendo una versione passata, in vigore dal 13 ottobre 2000 al 12 settembre 2014. Vai al testo vigente oggi.

La riscossione costituisce la successiva fase del procedimento dell'entrata, che consiste nel materiale introito da parte del tesoriere o di altri eventuali incaricati della riscossione delle somme dovute all'ente.

La riscossione e' disposta a mezzo di ordinativo di incasso, fatto pervenire al tesoriere nelle forme e nei tempi previsti dalla convenzione di cui all'articolo 210.

L'ordinativo d'incasso e' sottoscritto dal responsabile del servizio finanziario o da altro dipendente individuato dal regolamento di contabilita' e contiene almeno:

l'indicazione del debitore;

l'ammontare della somma da riscuotere;

la causale;

gli eventuali vincoli di destinazione delle somme;

l'indicazione della risorsa o del capitolo di bilancio cui e' riferita l'entrata distintamente per residui o competenza;

la codifica;

il numero progressivo;

l'esercizio finanziario e la data di emissione.

Il tesoriere deve accettare, senza pregiudizio per i diritti dell'ente, la riscossione di ogni somma, versata in favore dell'ente, anche senza la preventiva emissione di ordinativo d'incasso. In tale ipotesi il tesoriere ne da' immediata comunicazione all'ente, richiedendo la regolarizzazione.

Cronologia di questo articolo — 4 versioni

Ogni riquadro è il testo in vigore in quel periodo. Vengono dalle collezioni multivigenti pubblicate da Normattiva.

Da dove viene questo testo
Atto
D.Lgs. 267 del 18/08/2000
Questa versione vigente dal
13 ottobre 2000 al 12 settembre 2014
Stato dell'atto
sconosciuto
Ultimo controllo
23 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
apri su Normattiva
Questo è il testo della norma, non una spiegazione. Per questo articolo non è ancora stata scritta una scheda esplicativa.

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