Testo normativo
Ammortamento dei beni
D.Lgs. 267/2000 — Testo unico enti locali
Stai leggendo una versione passata, in vigore dal 1 gennaio 2002 al 12 settembre 2014. Vai al testo vigente oggi.
E' data facolta' agli enti locali di iscrivere nell'apposito intervento di ciascun servizio l'importo dell'ammortamento accantonato per i beni relativi almeno per il trenta per cento del valore calcolato secondo i criteri dell'articolo 229.
L'utilizzazione delle somme accantonate ai fini del reinvestimento e' effettuata dopo che gli importi sono rifluiti nel risultato di amministrazione di fine esercizio ed e' possibile la sua applicazione al bilancio in conformita' all'articolo 187.
Cronologia di questo articolo — 3 versioni
Ogni riquadro è il testo in vigore in quel periodo. Vengono dalle collezioni multivigenti pubblicate da Normattiva.
Da dove viene questo testo
- Atto
- D.Lgs. 267 del 18/08/2000
- Questa versione vigente dal
- 1 gennaio 2002 al 12 settembre 2014
- Stato dell'atto
- sconosciuto
- Ultimo controllo
- 23 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
- apri su Normattiva
Questo è il testo della norma, non una spiegazione. Per questo articolo non è ancora stata scritta una scheda esplicativa.