Testo normativo
(Certificazioni finanziarie e invio di dati contabili)
D.Lgs. 267/2000 — Testo unico enti locali
Confronto con la versione precedente (24 giugno 2014):testo tolto testo aggiunto · torna al testo semplice
IIl Ministero dell'interno puo' richiedere ai comuni, lealle province, lealle citta' metropolitane, lealle unioni di comuni e lealle comunita' montane sonospecifiche tenuticertificazioni asu redigereparticolari appositedati certificazionifinanziari, suinon principalipresenti nella banca dati deldelle bilancioamministrazioni dipubbliche previsionedi ecui delall'articolo rendiconto13 della gestione edlegge a31 trasmetterlidicembre al2009, Ministeron. dell'interno.196. Le certificazioni sono firmate dal segretario, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziario.finanziario.
Le modalita' per la struttura,struttura e per la redazione,redazione nonche'delle lacertificazioni datanonche' dii scadenzatermini per la trasmissione delleloro certificazionitrasmissione sono stabilitestabiliti con decreto del Ministero dell'interno, adottato previo parere dell'Ancidell'ANCI e dell'Upi,dell'UPI dae pubblicarepubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.Ufficiale.
La mancata trasmissione del certificato, da parte dei comuni e delle province, comporta la sospensione del pagamento delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo dovute dal Ministero dell'interno, ivi comprese quelle a titolo di fondo di solidarieta' comunale.
I dati delle certificazioni sono resi noti sullemediante paginepubblicazione delnel sito internet dellaistituzionale Direzionedel centraleDipartimento dellaper finanzagli localeaffari interni e territoriali del Ministero dell'interno e vengono resi disponibili per l'inserimento nella banca dati unitaria istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanzeamministrazioni aipubbliche sensidi dell'articolocui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 20092009, n. 196.
I certificati al rendiconto della gestione degli enti locali dell'esercizio finanziario 2014 e degli esercizi seguenti sono trasmessi al Ministero dell'interno entro il 31 maggio dell'esercizio successivo, mentre la data di scadenza per la trasmissione dei certificati al bilancio di previsione resta fissata con il decreto ministeriale di cui al comma 2.
4. Decorsi trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, in caso di mancato invio, da parte dei comuni, delle province e delle citta' metropolitane, dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, sono sospesi i pagamenti delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo dovute dal Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali, ivi comprese quelle a titolo di fondo di solidarieta' comunale. In sede di prima applicazione, con riferimento al bilancio di previsione 2019, la sanzione di cui al periodo precedente si applica a decorrere dal 1° novembre 2019
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AGGIORNAMENTO (100)
La L. 30 dicembre 2018, n. 145 ha disposto (con l'art. 1, comma 903) che la presente modifica ha effetto a decorrere dal 1° novembre 2019.
Ogni riquadro è il testo in vigore in quel periodo. Vengono dalle collezioni multivigenti pubblicate da Normattiva.
Note di aggiornamento della fonte (2 righe)
Non fanno parte del testo dell'articolo: sono annotazioni che Normattiva accoda per segnalare le modifiche subite nel tempo.
AGGIORNAMENTO (100)
La L. 30 dicembre 2018, n. 145 ha disposto (con l'art. 1, comma 903) che la presente modifica ha effetto a decorrere dal 1° novembre 2019.
- Atto
- D.Lgs. 267 del 18/08/2000
- Questa versione vigente dal
- 1 gennaio 2019 al 14 aprile 2020
- Stato dell'atto
- sconosciuto
- Ultimo controllo
- 23 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
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