Vai al contenuto
CITTADINOINFORMATO

Testo normativo

(Certificazioni finanziarie e invio di dati contabili)

D.Lgs. 267/2000 — Testo unico enti locali

Stai leggendo una versione passata, in vigore dal 1 gennaio 2019 al 14 aprile 2020. Vai al testo vigente oggi.

Il Ministero dell'interno puo' richiedere ai comuni, alle province, alle citta' metropolitane, alle unioni di comuni e alle comunita' montane specifiche certificazioni su particolari dati finanziari, non presenti nella banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Le certificazioni sono firmate dal responsabile del servizio finanziario.

Le modalita' per la struttura e per la redazione delle certificazioni nonche' i termini per la loro trasmissione sono stabiliti con decreto del Ministero dell'interno, adottato previo parere dell'ANCI e dell'UPI e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

I dati delle certificazioni sono resi noti mediante pubblicazione nel sito internet istituzionale del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno e vengono resi disponibili per l'inserimento nella banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

4. Decorsi trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, in caso di mancato invio, da parte dei comuni, delle province e delle citta' metropolitane, dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, sono sospesi i pagamenti delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo dovute dal Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali, ivi comprese quelle a titolo di fondo di solidarieta' comunale. In sede di prima applicazione, con riferimento al bilancio di previsione 2019, la sanzione di cui al periodo precedente si applica a decorrere dal 1° novembre 2019

100

Note di aggiornamento della fonte (2 righe)

Non fanno parte del testo dell'articolo: sono annotazioni che Normattiva accoda per segnalare le modifiche subite nel tempo.

AGGIORNAMENTO (100)

La L. 30 dicembre 2018, n. 145 ha disposto (con l'art. 1, comma 903) che la presente modifica ha effetto a decorrere dal 1° novembre 2019.

Da dove viene questo testo
Atto
D.Lgs. 267 del 18/08/2000
Questa versione vigente dal
1 gennaio 2019 al 14 aprile 2020
Stato dell'atto
sconosciuto
Ultimo controllo
23 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
apri su Normattiva
Questo è il testo della norma, non una spiegazione. Per questo articolo non è ancora stata scritta una scheda esplicativa.

Segnala un errore in questa pagina