Testo normativo
Forme di gestione
D.Lgs. 267/2000 — Testo unico enti locali
I servizi pubblici locali sono gestiti nelle seguenti forme:
in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunita' sociale;
a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di piu' servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
a mezzo di societa' per azioni o a responsabilita' limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di piu' soggetti pubblici o privati;
a mezzo di societa' per azioni senza il vincolo della proprieta' pubblica maggioritaria a norma dell'articolo 116.
Ogni riquadro è il testo in vigore in quel periodo. Vengono dalle collezioni multivigenti pubblicate da Normattiva.
- 13 ottobre 2000fino al 1 gennaio 2002
- 1 gennaio 2002fino al 26 novembre 2003
- 26 novembre 2003fino al 1 gennaio 2004
- 1 gennaio 2004fino al 5 agosto 2004
- 5 agosto 2004fino al 11 gennaio 2005
- 11 gennaio 2005fino al 12 agosto 2006
- 12 agosto 2006fino al 22 agosto 2008
- 22 agosto 2008fino al 27 ottobre 2010
- 27 ottobre 2010fino al 31 dicembre 2022
- 31 dicembre 2022in vigore oggi
- Atto
- D.Lgs. 267 del 18/08/2000
- Questa versione vigente dal
- 13 ottobre 2000 al 1 gennaio 2002
- Stato dell'atto
- sconosciuto
- Ultimo controllo
- 23 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
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