Testo normativo
Art. 6
D.P.R. 249/1998 — Statuto delle studentesse e degli studenti
Disposizioni transitorie e finali
1. I regolamenti delle scuole e la carta dei servizi previsti dalle disposizioni vigenti in materia sono adottati o modificati previa consultazione degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola
secondaria di primo grado
.
1-bis.
Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia e, comunque, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, adeguano il Regolamento di istituto alle previsioni di cui all'articolo 4, commi 8-bis, 8-ter, 8-quater, 8-quinquies e 8-sexies.
2. Del presente regolamento e dei documenti fondamentali di ogni singola istituzione scolastica è fornita copia agli studenti all'atto dell'iscrizione.
3. È abrogato il capo III del titolo I del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653.
3-bis.
Nelle more della definizione degli elenchi regionali delle strutture ospitanti, di cui all'articolo 4, comma 8-ter, quinto periodo, le attività di cittadinanza attiva e solidale sono effettuate a favore della comunità scolastica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 24 giugno 1998
SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Berlinguer, Ministro della
pubblica istruzione
Visto, il Guardasigilli: Flick
Registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 1998
Atti di Governo, registro n. 113, foglio n. 25
- Atto
- Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria
- Questa versione vigente dal
- 10 ottobre 2025 a oggi
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 6 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
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