Testo normativo
Art. 8
L. 170/2010 — Disturbi specifici di apprendimento
Competenze delle regioni a statuto speciale
e delle province autonome
1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione nonchè alle disposizioni del titolo V della parte seconda della Costituzione.
2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a dare attuazione alle disposizioni della legge stessa.
Da dove viene questo testo
- Atto
- Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico. (10G0192)
- Questa versione vigente dal
- 2 novembre 2010 a oggi
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 6 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
- apri su Normattiva
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