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CITTADINOINFORMATO

Testo normativo

Accertamenti d'Ufficio

D.P.R. 445/2000 — Documentazione amministrativa

Confronto con la versione precedente (21 agosto 2013):testo tolto testo aggiunto · torna al testo semplice

Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonche' tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato (L). (12)

Fermo restando il divieto di accesso a dati diversi da quelli di cui e' necessario acquisire la certezza o verificare l'esattezza, si considera operata per finalita' di rilevante interesse pubblico, ai fini di quanto previsto dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, la consultazione diretta, da parte di una pubblica amministrazione o di un gestore di pubblico servizio, degli archivi dell'amministrazione certificante, finalizzata all'accertamento d'ufficio di stati, qualita' e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive presentate dai cittadini. Per l'accesso diretto ai propri archivi l'amministrazione certificante rilascia all'amministrazione procedente apposita autorizzazione in cui vengono indicati i limiti e le condizioni di accesso volti ad assicurare la riservatezzaPERIODO deiSOPPRESSO datiDAL personaliD.L. ai31 sensiMAGGIO della2021, normativaN. vigente.77. (L) 36

3. L'amministrazione procedente opera l'acquisizione d'ufficio, ai sensi del precedente comma, esclusivamente per via telematica (L(L).

Al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio di informazioni e dati relativi a stati, qualita' personali e fatti, contenuti in albi, elenchi o pubblici registri, le amministrazioni certificanti sono tenute a consentire alle amministrazioni procedenti, senza oneri, la consultazione per via telematica dei loro archivi informatici, nel rispetto della riservatezza dei dati personali. (R)

In tutti i casi in cui l'amministrazione procedente acquisisce direttamente informazioni relative a stati, qualita' personali e fatti presso l'amministrazione competente per la loro certificazione, il rilascio e l'acquisizione del certificato non sono necessari e le suddette informazioni sono acquisite, senza oneri, con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro fonte di provenienza. (R)

I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione tramite fax, o con altro mezzo telematico o informatico idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale. (R)

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AGGIORNAMENTO (12)

Il D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14, ha disposto (con l'art. 29, comma 9) che "Il termine del 1° gennaio 2012 di decorrenza per l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 40, commi 01 e 02, e 43, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, e' differito al 30 giugno 2012 relativamente ai certificati da produrre al conservatore dei registri immobiliari per l'esecuzione di formalita' ipotecarie, nonche' ai certificati ipotecari e catastali rilasciati dall'Agenzia del territorio".

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AGGIORNAMENTO (36)

Il D.L. 31 maggio 2021, n. 77 ha disposto (con l'art. 39, comma 6) che "La disposizione di cui al comma 5, lettera a), ha efficacia dalla data fissata ai sensi dell'articolo 50-ter, comma 2-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, inserito dal presente decreto. Fino alla predetta data, resta assicurata l'interoperabilita' dei dati di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, tramite accordi quadro, accordi di fruizione o apposita autorizzazione".

Cronologia di questo articolo — 5 versioni

Ogni riquadro è il testo in vigore in quel periodo. Vengono dalle collezioni multivigenti pubblicate da Normattiva.

Note di aggiornamento della fonte (5 righe)

Non fanno parte del testo dell'articolo: sono annotazioni che Normattiva accoda per segnalare le modifiche subite nel tempo.

AGGIORNAMENTO (12)

Il D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14, ha disposto (con l'art. 29, comma 9) che "Il termine del 1° gennaio 2012 di decorrenza per l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 40, commi 01 e 02, e 43, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, e' differito al 30 giugno 2012 relativamente ai certificati da produrre al conservatore dei registri immobiliari per l'esecuzione di formalita' ipotecarie, nonche' ai certificati ipotecari e catastali rilasciati dall'Agenzia del territorio".

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AGGIORNAMENTO (36)

Il D.L. 31 maggio 2021, n. 77 ha disposto (con l'art. 39, comma 6) che "La disposizione di cui al comma 5, lettera a), ha efficacia dalla data fissata ai sensi dell'articolo 50-ter, comma 2-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, inserito dal presente decreto. Fino alla predetta data, resta assicurata l'interoperabilita' dei dati di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, tramite accordi quadro, accordi di fruizione o apposita autorizzazione".

Da dove viene questo testo
Atto
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A)
Questa versione vigente dal
1 giugno 2021 a oggi
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
23 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
apri su Normattiva

Spiegazione — non è il testo di legge

I dati che la pubblica amministrazione ha già deve prenderseli da sola

In parole semplici

Se un ufficio ha bisogno di un dato che un altro ufficio pubblico possiede già, deve andarselo a prendere da solo, per via telematica e gratis. A te tocca solo dire dove cercarlo.

Cosa dice

L'articolo stabilisce che le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive e tutti i dati e i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione da parte dell'interessato degli elementi indispensabili per reperirli, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato. Prevede che l'acquisizione d'ufficio avvenga esclusivamente per via telematica, fermo il divieto di accedere a dati diversi da quelli di cui è necessario acquisire la certezza, e che le amministrazioni certificanti consentano senza oneri la consultazione telematica dei propri archivi. Stabilisce che quando l'amministrazione acquisisce direttamente le informazioni il certificato non sia necessario, e che i documenti trasmessi con mezzi idonei ad accertarne la provenienza soddisfino il requisito della forma scritta senza bisogno di inviare l'originale.

Cosa significa

È il principio che in gergo si chiama «once only»: quello che lo Stato sa già non deve chiedertelo di nuovo. L'articolo 40 vieta di chiedere certificati; questo dice che cosa l'ufficio deve fare al posto suo, e cioè andarsi a prendere il dato da chi lo custodisce. Un dettaglio pratico conta più del principio: l'obbligo scatta previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento. Non devi portare il documento, ma devi dire dove guardare — quale comune, quale ente, quale anno. Il secondo comma segna il limite che rende accettabile tutto il meccanismo: l'accesso agli archivi è consentito solo per i dati di cui serve verificare l'esattezza, non per una consultazione generale sul conto della persona.

A chi si applica

A tutti i cittadini nei rapporti con le pubbliche amministrazioni e con i gestori di pubblici servizi.

Quando si applica

In ogni procedimento in cui l'ufficio ha bisogno di un dato che un'altra amministrazione già possiede.

Cosa puoi fare

Se un ufficio ti chiede un documento che un'altra amministrazione ha già, puoi indicare l'ente che lo detiene e chiedere l'acquisizione d'ufficio. Se il rifiuto persiste, il modello di richiesta al responsabile del procedimento è il passo successivo.

Cosa devi fare

Fornire gli elementi che servono a trovare il dato: senza quelli l'obbligo di acquisizione d'ufficio non si attiva.

Attenzione

La norma riguarda i dati detenuti da pubbliche amministrazioni. Un documento che si trova solo presso un privato o presso di te resta a tuo carico.

Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.

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