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Testo normativo

Certificati

D.P.R. 445/2000 — Documentazione amministrativa

Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualita' personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorieta' sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47. (12) 13

Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati e' apposta, a pena di nullita', la dicitura: "Il presente certificato non puo' essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi". (12) 13

Le certificazioni da rilasciarsi da uno stesso ufficio in ordine a stati, qualita' personali e fatti, concernenti la stessa persona, nell'ambito del medesimo procedimento, sono contenute in un unico documento.

Cronologia di questo articolo — 4 versioni

Ogni riquadro è il testo in vigore in quel periodo. Vengono dalle collezioni multivigenti pubblicate da Normattiva.

Cosa è cambiato rispetto alla versione precedente →

Note di aggiornamento della fonte (5 righe)

Non fanno parte del testo dell'articolo: sono annotazioni che Normattiva accoda per segnalare le modifiche subite nel tempo.

AGGIORNAMENTO (12)

Il D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14, ha disposto (con l'art. 29, comma 9) che "Il termine del 1° gennaio 2012 di decorrenza per l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 40, commi 01 e 02, e 43, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, e' differito al 30 giugno 2012 relativamente ai certificati da produrre al conservatore dei registri immobiliari per l'esecuzione di formalita' ipotecarie, nonche' ai certificati ipotecari e catastali rilasciati dall'Agenzia del territorio".

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AGGIORNAMENTO (13)

Il D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 26 aprile 2012, n. 44, ha disposto (con l'art. 6, comma 5) che "In deroga a quanto stabilito dall'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, le disposizioni di cui ai commi 01 e 02 del predetto articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 non si applicano ai certificati e alle attestazioni da produrre al conservatore dei registri immobiliari per l'esecuzione di formalita' ipotecarie, nonche' ai certificati ipotecari e catastali rilasciati dall'Agenzia del territorio."

Da dove viene questo testo
Atto
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A)
Questa versione vigente dal
29 aprile 2012 a oggi
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
23 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
apri su Normattiva

Spiegazione — non è il testo di legge

I certificati non si danno più agli uffici pubblici

In parole semplici

Agli uffici pubblici i certificati non si portano più: si sostituiscono con una dichiarazione che scrivi tu. Ai privati, come una banca, il certificato serve ancora. Se un ufficio pubblico te lo chiede lo stesso, sta sbagliando.

Cosa dice

L'articolo stabilisce che le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti fra privati, e che nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e con i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive previste dagli articoli 46 e 47. Prevede che sulle certificazioni destinate a soggetti privati sia apposta, a pena di nullità, la dicitura che il certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi. Stabilisce infine che le certificazioni rilasciate dallo stesso ufficio sulla stessa persona nell'ambito del medesimo procedimento siano contenute in un unico documento.

Cosa significa

È la norma che dal 2012 ha cambiato il rapporto quotidiano fra cittadini e uffici, e che moltissimi ancora non conoscono. La regola è netta e ha due facce. Verso la pubblica amministrazione il certificato non serve e non si può nemmeno usare: al suo posto si scrive una dichiarazione. Verso i privati — una banca, un datore di lavoro, un'assicurazione — il certificato serve ancora, e infatti riporta stampata la dicitura che ne vieta l'uso verso gli uffici pubblici. Da qui una conseguenza pratica che vale la pena ricordare: se un ufficio pubblico ti chiede un certificato, non ti sta facendo perdere tempo per eccesso di zelo, ti sta chiedendo qualcosa che la legge gli vieta di accettare. La deroga tuttora vigente riguarda i certificati ipotecari e catastali da produrre per le formalità sui registri immobiliari.

A chi si applica

A tutti i cittadini nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i gestori di pubblici servizi.

Quando si applica

In ogni procedimento amministrativo.

Quando non si applica

Nei rapporti fra privati i certificati restano validi e utilizzabili. Restano fuori dal divieto i certificati e le attestazioni da produrre al conservatore dei registri immobiliari per le formalità ipotecarie e i certificati ipotecari e catastali.

Cosa puoi fare

Se un ufficio pubblico ti chiede un certificato, puoi rispondere con una dichiarazione sostitutiva: sul sito trovi il modello pronto nella sezione dei modelli. Se il rifiuto persiste, si segnala: la mancata accettazione è espressamente qualificata come violazione dei doveri d'ufficio.

Attenzione

La dichiarazione sostitutiva non è un'autocertificazione "a piacere": vale per gli stati e i fatti che la legge elenca, ed è sottoposta a controlli con conseguenze serie se è falsa.

Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.

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