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Testo normativo
Art. 29-sexies
D.P.R. 445/2000 — Documentazione amministrativa
(Dispositivi sicuri e procedure per la generazione della firma).
I dispositivi sicuri e le procedure utilizzate per la generazione delle firme devono presentare requisiti di sicurezza tali da garantire che la chiave privata:
sia riservata;
non possa essere derivata e che la relativa firma sia protetta da contraffazioni;
possa essere sufficientemente protetta dal titolare dall'uso da parte di terzi.
I dispositivi sicuri di cui al comma 1 devono garantire l'integrita' dei dati elettronici a cui la firma si riferisce. I dati devono essere presentati al titolare, prima dell'apposizione della firma, chiaramente e senza ambiguita', e si deve richiedere conferma della volonta' di generare la firma.
Il secondo periodo del comma 2 non si applica alle firme apposte con procedura automatica, purche' l'attivazione della procedura sia chiaramente riconducibile alla volonta' del titolare.
I dispositivi sicuri di firma sono sottoposti alla valutazione e certificazione di sicurezza ai sensi dello schema nazionale per la valutazione e certificazione di sicurezza nel settore della tecnologia dell'informazione di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10.
Ogni riquadro è il testo in vigore in quel periodo. Vengono dalle collezioni multivigenti pubblicate da Normattiva.
- Atto
- Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A)
- Questa versione vigente dal
- 2 luglio 2003 al 1 gennaio 2006
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 23 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
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