- Home
- Norme
- D.P.R. 445/2000 — Documentazione amministrativa
- Art. 29-septies
Testo normativo
Art. 29-septies
D.P.R. 445/2000 — Documentazione amministrativa
Confronto con la versione precedente (2 luglio 2003):testo tolto testo aggiunto · torna al testo semplice
(Revoca e sospensione dei certificati qualificati).
Il certificato qualificato deve essere a cura del certificatore:
revocato in caso di cessazione dell'attivita' del certificatore;
revocato o sospeso in esecuzione di un provvedimento dell'autorita';
revocato o sospeso a seguito di richiesta del titolare o del terzo dal quale derivano i poteri del titolare, secondo le modalita' previste nel presente decreto;
revocato o sospeso in presenza di cause limitative della capacita' del titolare o di abusi o falsificazioni.
Il certificato qualificato puo', inoltre, essere revocato o sospeso nei casi previsti dalle regole tecniche di cui all'articolo 8, comma 2.
La revoca o la sospensione del certificato qualificato, qualunque ne sia la causa, ha effetto dal momento della pubblicazione della lista che lo contiene. Il momento della pubblicazione deve essere attestato mediante adeguato riferimento temporale.
Le modalita' di revoca o sospensione sono previste nelle regole tecniche di cui all'articolo 8, comma 2.
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82
Ogni riquadro è il testo in vigore in quel periodo. Vengono dalle collezioni multivigenti pubblicate da Normattiva.
- Atto
- Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A)
- Questa versione vigente dal
- 1 gennaio 2006 a oggi
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 23 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
- apri su Normattiva