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Testo normativo
Art. 29-octies
D.P.R. 445/2000 — Documentazione amministrativa
Confronto con la versione precedente (2 luglio 2003):testo tolto testo aggiunto · torna al testo semplice
Il certificatore qualificato o accreditato che intende cessare l'attivita' deve, almeno sessanta giorni prima della data di cessazione, darne avviso al Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, informando senza indugio i titolari dei certificati da lui emessi specificando che tutti i certificati non scaduti al momento della cessazione saranno revocati.
Il certificatore di cui al comma 1 comunica contestualmente la rilevazione della documentazione da parte di altro certificatore o l'annullamento della stessa. L'indicazione di un certificatore sostitutivo non impone la revoca di tutti i certificati non scaduti al momento della cessazione.
Il certificatore di cui al comma 1 deve indicare altro depositario del registro dei certificati e della relativa documentazione.
Il Dipartimento rende nota la data di cessazione dell'attivita' del certificatore accreditato tramite l'elenco di cui all'articolo 28, comma 6.
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82
Ogni riquadro è il testo in vigore in quel periodo. Vengono dalle collezioni multivigenti pubblicate da Normattiva.
- Atto
- Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A)
- Questa versione vigente dal
- 1 gennaio 2006 a oggi
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 23 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
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