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CITTADINOINFORMATO

Testo normativo

Art. 26

D.P.R. 445/2000 — Documentazione amministrativa

Confronto con la versione precedente (2 luglio 2003):testo tolto testo aggiunto · torna al testo semplice

(Certificatori).

L'attivita' dei certificatori stabiliti in Italia o in un altro Stato membro dell'Unione europea e' libera e non necessita di autorizzazione preventiva, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10. Detti certificatori o, se persone giuridiche, i loro legali rappresentanti ed i soggetti preposti all'amministrazione, devono inoltre possedere i requisiti di onorabilita' richiesti ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le banche di cui all'articolo 26 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

L'accertamento successivo dell'assenza o del venir meno dei requisiti di cui al comma 1 comporta il divieto di prosecuzione dell'attivita' intrapresa.

Ai certificatori qualificati e ai certificatori accreditati che hanno sede stabile in altri Stati membri dell'Unione europea non si applicano le norme del presente decreto e le relative norme tecniche di cui all'articolo 8, comma 2, e si applicano le rispettive norme di recepimento della direttiva 1999/93/CE.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82

Cronologia di questo articolo — 3 versioni

Ogni riquadro è il testo in vigore in quel periodo. Vengono dalle collezioni multivigenti pubblicate da Normattiva.

Da dove viene questo testo
Atto
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A)
Questa versione vigente dal
1 gennaio 2006 a oggi
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
23 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
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Questo è il testo della norma, non una spiegazione. Per questo articolo non è ancora stata scritta una scheda esplicativa.

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