Testo normativo
Art. 26
D.P.R. 445/2000 — Documentazione amministrativa
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Il titolare della coppia di chiavi asimmetriche puo' ottenere il deposito in forma segreta della chiave privata presso un notaio o altro pubblico depositario autorizzato.
La chiave privata di cui si richiede il deposito puo' essere registrata su qualsiasi tipo di supporto idoneo a cura del depositante e deve essere consegnata racchiusa in un involucro sigillato in modo che le informazioni non possano essere lette, conosciute od estratte senza rotture od alterazioni.
Le modalita' del deposito sono regolate dalle disposizioni dell'articolo 605 del Codice civile, in quanto applicabili.
Nota all'art. 26: - Si trascrive il testo vigente dell'art. 605 del Codice civile: "Art. 605 (formalita' del testamento segreto). - La carta su cui sono stese le disposizioni o quella che serve da involto deve essere sigillata con impronta, in guisa che il testamento non si possa aprire ne' estrarre senza rottura o alterazione. Il testatore, in presenza di due testimoni, consegna personalmente al notaio la carta cosi' sigillata, o la fa sigillare nel modo sopra indicato in presenza del notaio e dei testimoni, e dichiara che in questa carta e' contenuto il suo testamento. Il testatore, se e' muto o sordomuto, deve scrivere tale dichiarazione in presenza dei testimoni e deve pure dichiarare per iscritto di aver letto il testamento, se questo e' stato scritto da altri. Sulla carta in cui dal testatore e' scritto o involto il testamento, o su un ulteriore imvolto predisposto dal notaio e da lui debitamente sigillato, si scrive l'atto di ricevimento nel quale si indicano il fatto della consegna e la dichiarazione del testatore, il numero e l'impronta dei sigilli, e l'assistenza dei testimoni a tutte le formalita'. L'atto deve essere sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio. Se il testatore non puo', per qualunque impedimento, sottoscrivere l'atto della consegna, si osserva quel che e' stabilito circa il testamento per atto pubblico. Tutto cio' deve essere fatto di seguito e senza passare ad altri atti".
Nota all'art. 26: - Si trascrive il testo vigente dell'art. 605 del Codice civile: "Art. 605 (formalita' del testamento segreto). - La carta su cui sono stese le disposizioni o quella che serve da involto deve essere sigillata con impronta, in guisa che il testamento non si possa aprire ne' estrarre senza rottura o alterazione. Il testatore, in presenza di due testimoni, consegna personalmente al notaio la carta cosi' sigillata, o la fa sigillare nel modo sopra indicato in presenza del notaio e dei testimoni, e dichiara che in questa carta e' contenuto il suo testamento. Il testatore, se e' muto o sordomuto, deve scrivere tale dichiarazione in presenza dei testimoni e deve pure dichiarare per iscritto di aver letto il testamento, se questo e' stato scritto da altri. Sulla carta in cui dal testatore e' scritto o involto il testamento, o su un ulteriore imvolto predisposto dal notaio e da lui debitamente sigillato, si scrive l'atto di ricevimento nel quale si indicano il fatto della consegna e la dichiarazione del testatore, il numero e l'impronta dei sigilli, e l'assistenza dei testimoni a tutte le formalita'. L'atto deve essere sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio. Se il testatore non puo', per qualunque impedimento, sottoscrivere l'atto della consegna, si osserva quel che e' stabilito circa il testamento per atto pubblico. Tutto cio' deve essere fatto di seguito e senza passare ad altri atti".
(Certificatori).
L'attivita' dei certificatori stabiliti in Italia o in un altro Stato membro dell'Unione europea e' libera e non necessita di autorizzazione preventiva, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10. Detti certificatori o, se persone giuridiche, i loro legali rappresentanti ed i soggetti preposti all'amministrazione, devono inoltre possedere i requisiti di onorabilita' richiesti ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le banche di cui all'articolo 26 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
L'accertamento successivo dell'assenza o del venir meno dei requisiti di cui al comma 1 comporta il divieto di prosecuzione dell'attivita' intrapresa.
Ai certificatori qualificati e ai certificatori accreditati che hanno sede stabile in altri Stati membri dell'Unione europea non si applicano le norme del presente decreto e le relative norme tecniche di cui all'articolo 8, comma 2, e si applicano le rispettive norme di recepimento della direttiva 1999/93/CE.
Ogni riquadro è il testo in vigore in quel periodo. Vengono dalle collezioni multivigenti pubblicate da Normattiva.
- Atto
- Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A)
- Questa versione vigente dal
- 2 luglio 2003 al 1 gennaio 2006
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 23 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
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