Vai al contenuto
CITTADINOINFORMATO

Testo normativo

Art. 23

D.P.R. 445/2000 — Documentazione amministrativa

Stai leggendo una versione passata, in vigore dal 2 luglio 2003 al 1 gennaio 2006. Vai al testo vigente oggi.

Confronto con la versione precedente (7 marzo 2001):testo tolto testo aggiunto · torna al testo semplice

A ciascun documento informatico, o a un gruppo di documenti informatici, nonche' al duplicato o copia di essi, puo' essere apposta, o associata con separata evidenza informatica, una firma digitale.

L'apposizione o l'associazione della firma digitale al documento informatico equivale alla sottoscrizione prevista per gli atti e documenti in forma scritta su supporto cartaceo.

(Firma digitale).

La firma digitale deve riferirsi in maniera univoca ad un solo soggetto ed al documento o all'insieme di documenti cui e' apposta o associata.

Per la generazione della firma digitale deve adoperarsi una chiave privata la cui corrispondente chiave pubblica nonsia risultistata scadutaoggetto dell'emissione di validita'un ovverocertificato nonqualificato risultiche, revocataal omomento sospesadella adsottoscrizione, operanon delrisulti soggettoscaduto pubblicodi ovalidita' privatoovvero chenon l'harisulti certificata.revocato o sospeso.

L'usoL'apposizione dellaad un documento informatico di una firma appostaelettronica obasata associatasu medianteun unacertificato chiaveelettronico revocata,revocato, scadutascaduto o sospesasospeso equivale a mancata sottoscrizione. La revoca o la sospensione, comunque motivate, hanno effetto dal momento della pubblicazione, salvo che il revocante, o chi richiede la sospensione, non dimostri che essa era gia' a conoscenza di tutte le parti interessate.

L'apposizione di firma digitale integra e sostituisce, ad ogni fine previsto dalla normativa vigente, l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere.

Attraverso la firma digitale devonoil potersicertificato rilevareelettronico neisi modidevono erilevare, consecondo le tecniche definiti con ilregole decretotecniche di cui all'articolo 8, comma 2, gli elementila identificativivalidita' del soggettocertificato titolareelettronico dellastesso, firma,nonche' delgli soggettoelementi cheidentificativi l'hadel certificatatitolare e del registro su cui essa e' pubblicata per la consultazione.certificatore.

Cronologia di questo articolo — 3 versioni

Ogni riquadro è il testo in vigore in quel periodo. Vengono dalle collezioni multivigenti pubblicate da Normattiva.

Da dove viene questo testo
Atto
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A)
Questa versione vigente dal
2 luglio 2003 al 1 gennaio 2006
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
23 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
apri su Normattiva
Questo è il testo della norma, non una spiegazione. Per questo articolo non è ancora stata scritta una scheda esplicativa.

Segnala un errore in questa pagina