Vai al contenuto
CITTADINOINFORMATO

Testo normativo

Art. 12

D.P.R. 445/2000 — Documentazione amministrativa

Stai leggendo una versione passata, in vigore dal 2 luglio 2003 al 1 gennaio 2006. Vai al testo vigente oggi.

Confronto con la versione precedente (7 marzo 2001):testo tolto testo aggiunto · torna al testo semplice

Il trasferimento elettronico dei pagamenti tra privati, pubbliche amministrazioni e tra queste e soggetti privati e' effettuato secondo le regole tecniche definite col decreto di cui all'articolo 8, comma 2.

(Pagamenti informatici).

Il trasferimento in via telematica di fondi tra privati, pubbliche amministrazioni e tra queste e soggetti privati e' effettuato secondo regole fissate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o, per sua delega, del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, della giustizia e dell'economia e delle finanze, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e la Banca d'Italia.

Cronologia di questo articolo — 3 versioni

Ogni riquadro è il testo in vigore in quel periodo. Vengono dalle collezioni multivigenti pubblicate da Normattiva.

Da dove viene questo testo
Atto
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A)
Questa versione vigente dal
2 luglio 2003 al 1 gennaio 2006
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
23 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
apri su Normattiva
Questo è il testo della norma, non una spiegazione. Per questo articolo non è ancora stata scritta una scheda esplicativa.

Segnala un errore in questa pagina